Giugno 02 2016 0Comment

Valutazione Campi Elettromagnetici

Coma già anticipato è stato predisposto dal Governo uno schema di decreto legislativo che dovrebbe recepire la Direttiva dell’Unione Europea 2013/35/UE. Direttiva che ha abrogato la precedente 2004/40/UE.

Tale Decreto sostituirà l’attuale Capo IV del D.Lgs 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni e quindi dal 01 luglio pv –  se non vi saranno altre proroghe – saranno determinati i CRITERI necessari ad effettuare la Valutazione dei Rischi derivanti dai Campi Elettromagnetici.

VI RICORDO CHE L’OBBLIGO DI VALUTAZIONE È GIÀ VIGENTE DA ANNI!

Lo scopo della Direttiva e del D.Lgs 81/08 e, s.m.i. è quello di proteggere i lavoratori dagli effetti biofisici dall’esposizione ai campi elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 Hz sia diretti (quindi sia gli effetti termici legati al surriscaldamento dei tessuti per l’assorbimento dell’energia sprigionata dai CEM; sia quelli NON termici ovverosia la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali o capacità cognitive) sia indiretti (cioè effetti legati all’effetto propulsivo di alcuni materiali attratti dal campo magnetico, innesco di elettro-esplosivi, innnesco di atmosfere esplosive per effetto delle scintille che possono scaturire dai campi indotti o correnti di contatto ecc… e, le correnti di contatto a cui possono essere esposti i lavoratori).

La protezione dei lavoratori è SOLO per gli effetti a breve termine.

Per effettuare la valutazione del rischio le norme a cui si deve far riferimento sono:

D.Lgs 81/08 e, s.m.i. capi I e IV del Titolo VIII  (come principali) e relativi allegati XXXVI

Linee guida dell’Unione Europea (scaricabili nella sezione Documenti del nostro sito)

Le banche dati come per esempio www.portaleagentifisici.it

I dati di esposizione del fabblicate callocolati secondo le direttive europee di prodotto

Raccomandazione dell’Unione Europea 1999/519/CE

CEI EN 50499 relativa alle procedure per la valutazione dell’esposizione

CEI EN 211-6 e 7 per la guida alla misura dei campi

EN 50517 per chi ha DMI [Dispositivi Medici Impiantati. La EN 50517-2-1 è specifica per chi ha impiantati pacemaker. In questo caso i Valori di Azione e i Valori Limite di Esposizione da considerare sono quelli della Raccomandazione dell’Unione Europea  del 1999 (Tabella 3.1, 3.2 e 3.3 salvo per campi magnetici statici e campi elettomagnetici a impulsi ad alta frequenza)]

Linee Guida del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome  Linee guida

Come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica

  • Obiettivo della valutazione
  • Luogo e data della valutazione
  • Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione degli apparati in grado di 
emettere campi elettromagnetici e delle posizioni di lavoro (layout)
  • Definizione delle principali caratteristiche delle sorgenti di campo e in particolare potenza 
e frequenza di emissione
  • Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati
  • Eventuale dimostrazione di giustificazione dell’apparato.

1.1 – Nel caso siano effettuate misurazioni:

  • Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro, tempi di 
esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le fasi che comportano 
esposizione ai CEM
  • Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima taratura;
  • Posizioni di misura
  • Condizioni della sorgente durante la misura. Le misure devono essere effettuate nelle 
condizioni di utilizzo della macchina più sfavorevoli tra quelle operative, e laddove ciò non sia possibile nelle diverse modalità operative. In ogni caso le condizioni in cui sono state prese le misure (posizione dell’operatore, posizione degli altri lavoratori oltre l’operatore, tempo speso nelle postazioni, operazioni, manutenzione e riparazione a distanze dalle sorgenti inferiori a quelle raccomandate dalle istruzioni delle ditte fabbricanti, ecc.) devono essere descritte con il massimo dettaglio.
  • Durata delle misure

1.2 – Nel caso vengano effettuate valutazioni tramite calcolo:

  • Software e data-base anatomico utilizzato
  • Condizioni della sorgente nella modellizzazione

Risultati delle misure/dei calcoli

  • Valori misurati e/o calcolati
  • Incertezza
  • Indicazione della natura della grandezza misurata o calcolata (valore di picco/rms, media spaziale/temporale, ecc.
In relazione al tipo di sorgente ed alla utilizzazione dei risultati, può essere opportuno elaborare questi ultimi in modo da poterli presentare in termini di:
- Andamenti temporali dei valori globali a banda larga in funzione del tempo e/o della distanza dalla sorgente;
- Spettri di frequenza;
- Risultati di analisi puntuali in ambienti/locali particolari (nei pressi di hot spots, feeders, commutatori, ambienti chiusi, ecc.)

Conclusioni con indicazione delle misure di prevenzione e protezione

Sono qui da riportare i livelli di rischio identificati (si raccomanda di indicare i dati di esposizione individuali) e gli interventi suggeriti (strutturali e/o procedurali) nonché la descrizione della segnaletica da apporre nei vari ambienti.

Il Documento redatto a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica deve essere datato e contenere quanto indicato all’articolo 28 comma 2 ed in particolare il piano delle azioni per la riduzione del rischio.

Valutazione del rischio

 

 

barbara