Giugno 17 2017 0Comment

Sottoprodotti: informazioni varie

Lo scorso 30 maggio il Ministero dell’Ambiente è tornato ad esprimersi sui sottoprodotti con una circolare esplicativa (prot. n. 7619) per chiarire meglio i criteri di applicazione e i requisiti dei sottoprodotti, già contenuti nel recente Regolamento ministeriale in vigore da marzo (DM 264/16).
La ragione di questo nuovo intervento del Ministero a così breve distanza dal regolamento attuativo risiede nell’evidente insufficienza del decreto, che avrebbe dovuto dare indicazioni certe agli operatori per distinguere, nell’ambito dei residui di produzione, i sottoprodotti dai rifiuti.
Il tema, come noto, ha una rilevanza economica centrale per le imprese, dato che la ricorrenza dei requisiti del sottoprodotto non solo fa risparmiare i costi di gestione dei rifiuti, ma produce reddito.
La difficoltà concreta posta dalla norma del codice ambientale (art. 184-bis del d.lgs 152/06) sta nella dimostrazione alle autorità dei requisiti del sottoprodotto al fine di beneficiare del regime di favore, sottrarsi agli oneri di gestione dei rifiuti e scongiurare le sanzioni per gestione illecita degli stessi.
I sottoprodotti sono materiali che, rispettando i requisiti previsti dal codice dell’ambiente (origine dal processo produttivo, certezza dell’utilizzo, assenza di trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e legalità dell’utilizzo), non si classificano come rifiuti e possono quindi essere utilizzati, al pari dei prodotti, nello stesso o in altro processo produttivo. Ciò, evidentemente, anche al fine di promuovere la transizione verso quella “economia circolare” che è ormai la strada tracciata dalle politiche ambientali di livello europeo e che comporta di distinguere fra ciò che è rifiuto, e quindi va gestito con le dovute cautele e possibilmente recuperato, e ciò che invece rifiuto non è e perciò può essere riutilizzato (con valore economico).
Veniamo alla circolare e ai dubbi che risolve. Anzitutto, essa precisa che il DM 264/16 non sostituisce la disciplina generale del codice dell’ambiente (in linea, del resto, se fosse necessario, con la gerarchia delle fonti normative sancita dalla Costituzione). Come confermato, poi, dalla giurisprudenza, resta ferma la necessità di dimostrare la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto caso per caso, escludendosi quindi una prova che possa essere valida in tutti i casi.
In definitiva, quindi, il sistema del DM non va inteso come vincolante, ma soltanto come uno strumento di prova facoltativo per gli operatori che vorranno avvalersene. In modo analogo, le ispezioni e i controlli saranno effettuati dalle autorità secondo le procedure del Regolamento solo nei confronti degli operatori che avranno aderito ad esso.
La circolare riporta inoltre una tabella esplicativa per compilare la scheda tecnica necessaria alla dimostrazione dei requisiti di sottoprodotto che varrà come prova documentale dei requisiti stessi. In particolare, ai fini della dimostrazione della certezza dell’utilizzo, viene sottolineata l’importanza di indicare nella scheda un tempo massimo di deposito, decorso il quale si presume che il materiale perda le proprie caratteristiche di utilizzabilità, con la conseguenza che si dovrà procedere, dal giorno successivo, alla sua gestione come rifiuto, salvo compilare una nuova scheda tecnica che indichi nuovi parametri di utilizzabilità.
Quanto poi all’iscrizione alla “piattaforma di scambio tra domanda e offerta” gestita dalle Camere di Commercio, il Ministero precisa che non si tratta di un requisito abilitante alla gestione dei sottoprodotti, ma solo di uno strumento volontario per favorire l’incontro tra produttori e potenziali utilizzatori.
La circolare contribuisce ad una maggior chiarezza nella qualifica e nella dimostrazione dei requisiti del sottoprodotto ma sarà in ogni caso necessario attendere le prime applicazioni da parte degli operatori e delle autorità di controllo per valutarne l’efficacia.

MATTM_circolare_esplicativa_sottoprodotti


 

Nel sito http://www.elencosottoprodotti.it/News#2023-dal-12-giugno-attivo-l-elenco-sottoprodotti-disponibile-il-manuale è disponibile il manuale per navigare nel sito stesso

Le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all’elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n.264
Le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
L’iscrizione è telematica ed avviene con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it

barbara