Dicembre 13 2017 0Comment

EMAS: modifica delle linee guida per l’utente che illustrano le misure necessar ie per aderire a EMAS

La politica ambientale dell’Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l’Unione europea desidera incoraggiare l’adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

Il sistema EMAS è stato istituito nel 1993 e si è sviluppato nel corso del tempo: il regolamento EMAS (1) ne rappresenta la base giuridica – l’ultima revisione risale al 2009.

Le presenti linee guida per l’utente sono state preparate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento EMAS e vogliono rappresentare una guida chiara e semplice per le organizzazioni interessate a questo sistema; sono concepite per offrire istruzioni fase per fase, semplici da seguire. Le linee guida indicano cosa e come fare se un’organizzazione è intenzionata ad aderire al sistema. Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS in modo che per le organizzazioni sia più semplice aderirvi. È importante altresì tenere presente l’obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzarne l’attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. Per problemi specificamente legati al contesto globale EMAS si rimanda il lettore alla decisione della Commissione 2011/832/UE (2), del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Decisione (UE) 2017/2285/UE

barbara