Gennaio 25 2018 0Comment

Linee guida della Regione Lombardia sui centri benessere

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 2 del 12 gennaio 2018 Supplemento Ordinario  il Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 1 R.R. 09-01-2018 n. 1.

Gli operatori che esercitano tale attività dovranno adeguarsi al presente Regolamento entro il 26 luglio p.v.

L’articolo 1 contirne le prescrizioni da rispettare in materia di igiene sanità e sicurezza di impianti, prodotti, disinfezione, manipolazione sostanze, allergie, dotazioni monouso, primo soccorso, tutela dei clienti e dei lavoratori.

A tale disposizione si affianca la normativa stabilita dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni che tutela la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Sintetiziamo i contenuti dell’articolo 1 – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:
“a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore;
b) il personale deve:
1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati“.

Per il decoro urbano, le indicazioni, riguardano l’aspetto esterno che non deve incidere negativamente sull’edifico che ospita l’attività e ogni elemento distintivo deve integrasi con la facciata.

Tutto deve essere mantenuto in condizioni decorose ed il materiale pubblicitario conforme alla pubblica decenza.

barbara