Maggio 02 2020 0Comment

Misure di contenimento del CORONAVIRUS emanate dalla Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza numero 537 in data 30 aprile 2020.

La nuova Orginanza stabilisce  alcune specifiche indicazioni valide per la Lombardia nel periodo dal 4 al 17 maggio 2020; tali specifiche vanno ad integrare  le norme nazionali emanate con il DPCM del 26 aprile u.s..
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile in fondo alla pagina.

Il Presidente  Fontana ha firmato il 30 aprile anche l’ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale – con validità sempre per il periodo compreso tra il 4 maggio al 31 agosto 2020 per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio 2020:

Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione.  La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.  Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.  Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Mercati 
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle.  Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

Vi ricordiamo le principali indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:

Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti (cioè parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili) purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.
Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.

Attività motoria
È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.

Allenamenti per gli atleti
Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.

Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n.3 del DPCM.
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

Funerali
Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.

Il testo integrale del DPCM del 26 aprile è allegato con le citate ordinanza.

In allegato inoltre:

  • Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
  • Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
  • Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
  • Misure igienico-sanitarie (all. 4),
  • Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (all. 6),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (all. 7),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (all. 8),
  • Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico (all. 9).

DPCM del 26 aprile 2020

ordinanza R.L. n° 537 del 30 aprile 2020

ordinanza R.L. n° 538 del 30 aprile 2020

barbara