Novembre 05 2020 0Comment

Ecco le misure in vigore in Lombardia da domani

Il nuovo DPCM del governo entra in vigore da domani, come ha comunicato ieri Palazzo Chigi; il DPCM resta in vigore fino al prossimo 03 dicembre.

La Lombardia, per quanto dichiarato ieri sera da Conte, diventa una delle “zone rosse (articolo 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – livello 4) individuate dal governo come quelle a più alto rischio, e ha una serie di provvedimenti di chiusura per cercare di contenere gli effetti della pandemia aggiuntivi rispetto ad altre regioni, classificate: Gialle (si applica l’articolo 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) o arancioni (si applica l’articolo 2 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto).

I provvedimenti presi saranno valutati su base settimanale e avranno una durata minima di 15 giorni. Ecco, quindi, cosa cambierà in Lombardia.

Chiudono da venerdì, 6 novembre p.v.:

  • bar, pasticcerie, ristoranti,
  • e tutti i negozi che non vendono beni essenziali.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e – fino alle 22 – la ristorazione con asporto, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.

  • Restano aperti i negozi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
  • Chiusi i mercati non alimentari.

In tutte le regioni italiane (come la Lombardia) scatta il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del mattino ogni notte. Si anticipa quindi di un’ora il coprifuoco alle 23 che era stato deciso dal governatore Fontana. In quelle ore, quindi, è vietato uscire di casa salvo che per motivi di salute o lavoro.

Per spostarsi serve l’autocertificazione: il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre.

Un modello standard a disposizione anche delle forze di polizia dove i cittadini devono indicare il motivo dello spostamento. Chi non riuscirà a dimostrarlo, sarà denunciato.

Didattica a distanza dalla seconda media in poi, quindi anche alle superiori, al cento per cento (salvo le attività con minori disabili). Restano in presenza i bambini di nidi, materne, elementari e che frequentano solo il primo anno delle medie. La presenza è garantita per le attività di laboratorio, previste in linea di massimo negli istituti professionali.

Per tutti gli studenti sopra i sei anni si prevede l’utilizzo della mascherina anche al banco: il decreto parla di dispositivi protettivi in tutti i luoghi chiusi che non siano abitazioni private.

Sono esclusi dal provvedimento i bambini e gli adolescenti che hanno problemi respiratori o patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

Sospesa la didattica in presenza anche nelle università.

Il Dpcm prevede, poi, la sospensione di tutti i concorsi pubblici e privati eccetto quelli che si possono svolgere per titoli o in remoto e ad eccezione dei concorsi medici e di Protezione civile. Viene quindi sospeso il concorso straordinario per docenti di medie e superiori.

Nel trasporto pubblico è prevista una capienza dimezzata: 50 per cento su bus, metro e treni regionali. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore alla metà dei posti disponibili, tra quelli a sedere e quelli in piedi.

Si conferma in questo l’ordinanza regionale: centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi, salvo le corsie dedicate agli alimentari, ai prodotti per l’igiene personale e della casa e di altri beni di prima necessità.

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.

Si fermano anche i musei, le mostre, che invece erano stati esclusi dalle chiusure dell’ultimo giro che comprendevano già cinema, teatri e luoghi di spettacolo.


Si riporta uno schema tratto da www.certifico.com

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Zone scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Valori di Rt regionali prevalentemente e significativamente maggiori di 1,5

Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto – Zone rosse– Vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno del territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o per accompagnare i figli a scuola;
– sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
– sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale
– attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media
– sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (dalla biancheria al sapone). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Ma anche barbieri, parrucchieri e lavanderieAllegato 23 Commercio al dettaglio (attivita’ non sospese anche in livello di rischio 4)
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione
(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per ii tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automaticiAllegato 24 Servizi per la persona (attivita’ non sospese anche in livello di rischio 4)

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attivita’ delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
– Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

 

Zone scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto Valori di Rt regionali compresi tra 1.25 e 1.5

Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernaleSCENARIO 3.

Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo Descrizione dello scenario 3Rt regionali compresi tra 1.25 e 1.5 valutando anche la percentuale di tamponi positivi/tamponi totali, esclusi screening e retesting; rapida crescita dell’incidenza di casi e gravità clinica; cluster non più distinti tra loro; nuovi casi spesso non correlati a catene di trasmissione note; graduale aumento della pressione peri DdP e per i servizi assistenziali; modesta limitazione del potenziale di trasmissione

Obiettivo: Mitigazione della diffusione del virus

Interventi: Interventi straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale)

Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto /Zone arancioni

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio-vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze. All’interno del Comune sipuò però circolare liberamente-sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asportoDPCM 03 Novembre 2020.

Art. 2Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto1.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.

Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato lemisure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa èconsentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 1-ter, siapplicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previsteanaloghe misure più rigorose.


Si allegano le slide prodotte da ANCI: misure DPCM 7 novembre 2020

nuovo modello autodichiarazione della Polizia di Stato (editabile) ottobre 2020

barbara