In allegato pubblichiamo il testo “bollinato” del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il provvedimento, in vigore a partire da oggi, 06 gennaio 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 3 del 05/01/2021 Testo del Decreto Legge del 05 gennaio 2021
I contenuti in pillole:
Periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021
Sarà vietato, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome differenti, ad eccezione che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
9 e 10 gennaio 2021
Saranno applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del DPCM 3.12.2020).
Resteranno in ogni caso consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Spostamenti nelle zone rosse
Il nuovo decreto-legge conferma fino al 15 gennaio, nelle aree ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già contemplata dal Decreto Legge 18.12.2020 n° 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, fino a un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le medesime persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Rinvio alle misure contenute nel DPCM 3 dicembre 2020
Rimane ferma, per l’intero il periodo ricompreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle ulteriori misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Criteri per l’individuazione degli scenari di rischio
Il decreto contempla nuovi criteri in base ai quali verranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Scuole superiori
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica riprenderà in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a decorrere dall’11 gennaio 2021.
Consenso alla somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19
Nella finalità di attuare il piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, vengono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (ovvero altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non risultino in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.