Agosto 01 2022 0Comment

Cessazione della qualifica di rifiuti END OF WASTE per i rifiuti da costruzione e demolizione

Firmato dal MiTE il decreto che stabilisce END OF WASTE per i rifiuti da costruzione e demolizione.

Il decreto, composto da 8 articoli e 3 allegati, contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati a seguito del trattamento dei rifiuti da Costruzione e Demolizione, stabilendo innanzitutto:

  • i rifiuti interessati (tra i quali ad esempio quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali ottenuti (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

 

Ecco alcuni punti focali del testo:

I rifiuti cessano di essere qualificati come tali, e sono qualificati come aggregato recuperato, se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Tale aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici indicati nell’allegato 2.

Il rispetto dei criteri di cui all’allegato 1 è attestato dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modulo dell’allegato 3 e deve essere conservata dal produttore per essere messa a disposizione delle autorità.

Il produttore deve anche conservare, presso l’impianto e per 5 anni, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Come per altri decreti End of Waste in caso che il produttore applichi sistemi di gestione della qualità, o l’impresa sia in possesso di certificazioni ambientali, alcune disposizioni sono applicate diversamente essendo le certificazioni già garanti del rispetto dei requisiti.

ADEGUAMENTI delle AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

I gestori degli Impianti di trattamento rifiuti avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni.

Pertanto, entro 180 giorni, dall’entrata in vigore del citato decreto, i gestori di Impianti di trattamento rifiuti titolari di precedenti “comunicazioni e “autorizzazioni” al trattamento rifiuti, sono obbligati:

  • per gli Impianti autorizzati ai sensi dell’art. 216, a presentare un aggiornamento della precedente “comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti”;
  • per gli Impianti autorizzati ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. (ad esempio autorizzati ai sensi dell’art. 208) a presentare una specifica istanza di adeguamento dell’autorizzazione in essere.

I produttori di rifiuti devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione Unica o AIA già concessa.

 

UTILIZZO MATERIALI GIÀ PRODOTTI

Si segnala, infine, che durante questo periodo transitorio di adeguamento/aggiornamento, i nuovi criteri non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché a quei materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate.

Tali materiali infatti potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni a condizione che rispettino i requisiti dei prodotti da costruzione ovvero la marcatura CE e DoP.

bozza E O W rifiuti da costruzione e demolizione luglio 2022


TESTI END OF WASTE VIGENTI A OGGI – RIEPILOGHIAMO DI SEGUITO LO STATO DEI REGOLAMENTI E DEI DECRETI END OF WASTE:

  • Regolamento 2011/333/UE sui rottami metallici
  • Regolamento 2012/1179/UE sui rottami di vetro
  • Regolamento 2013/715/ sui rottami di rame
  • Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 sul combustibile solido secondario (CSS)
  •  Decreto 28 marzo 2018, n. 69 sul conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto)
  • Decreto 15 maggio 2019, n. 62 sui prodotti assorbenti per la persona (PAP)
  • Decreto 31 marzo 2020, n. 78 sugli pneumatici fuori uso (PFU)
  • Decreto 22 settembre 2020, n. 188 sui rifiuti di carta e cartone

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