Rifiuti
Rifiuti: FIR, Registri di Carico e Scarico, CONAI
Forniamo attività di consulenza ed assistenza in merito alla normativa ed alla gestione dei rifiuti. In particolare il supporto tecnico e organizzativo il supporto nell’identificazione del CER e/o delle classi di pericolo HP, anche mediante analisi chimico-fisica degli stessi.
Compilazione e invio della denuncia annuale dei rifiuti MUD (30 aprile di ogni anno. In generale per la denuncia dei rifiuti prodotti nel 2022 si dovrà presentare la denuncia entro il 08.07.2023).
Redazione di moduli e relazioni tecniche per l’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti.
Assistenza e formazione per la corretta compilazione dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto dei rifiuti.
Vi.Vi.FIR videoguida accesso e scrivania per la vidimazione digitalmente il FIR
NUOVO DECRETO RIFIUTI N. 116/2020
È entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020: come cambiano i principali adempimenti del produttore.
Il 26 settembre 2020 rappresenta una data importante per il settore ambientale e industriale italiano. È entrato, infatti, in vigore il D.Lgs. 116/2020, cosiddetto “Decreto Rifiuti”, con cui l’Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”.
Tale decreto modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA). A questo nuovo testo dovranno adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali novità introdotte in materia di gestione dei rifiuti per i produttori, evidenziandone i punti salienti.
Obblighi di corretta gestione
L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti, provvedendo al loro trattamento direttamente, oppure mediante l’affidamento a soggetti debitamente autorizzati (intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti, soggetto addetto alla raccolta o al trasporto di rifiuti pubblico o privato).
La consegna dei rifiuti ad uno di tali soggetti non costituisce esclusione automatica della responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. A questo proposito, si attende di capire come la giurisprudenza interpreterà la formulazione “esclusione automatica”.
La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nel caso in cui il produttore abbia conferito i rifiuti a soggetti autorizzati a svolgere tali attività e abbia ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato e datato dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
Si conferma che la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), rimanendo onere del trasportatore la conservazione del documento originale.
Inoltre, si sottolinea che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza del FIR. In particolare, il trasportatore non è responsabile per quanto indicato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
Nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento D13, ricondizionamento D14 e deposito preliminare D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che i produttori, oltre alla quarta copia del FIR, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento sottoscritta dal titolare dell’impianto. A questo proposito, non è chiaro perché l’attestazione sia relativa solo allo smaltimento (e non al recupero) e non viene definito un modello specifico di essa.
Si chiarisce, infine, che i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore, nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
Linea guira sulla Classificazione dei rifiuti
Sistema di tracciabilità dei rifiuti
L’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 istituisce l’uso del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Decreti successivi definiranno gli strumenti integrati nel RENTRI, tra cui il registro di carico e scarico e il formulario identificativo di trasporto, in formato digitale.
In attesa che il nuovo registro elettronico sia operativo, si conferma la validità del registro di carico e scarico e del FIR in uso.
Per i produttori, rimangono invariate le tempistiche delle annotazioni sui registri di carico e scarico, cioè almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
Un’importante novità prevede che i registri, integrati con i FIR, siano conservati per tre anni, anziché cinque, dalla data dell’ultima registrazione.
I commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, a cui, per maggior rigore, si rimanda, riportano in dettaglio i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed i luoghi di conservazione di tale documento. Nella presente comunicazione si vuole sottolineare, in particolare, che le imprese e gli enti produttori aventi NON più di dieci dipendenti sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico per i soli rifiuti non pericolosi.
È escluso dall’obbligo del FIR il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, cioè non oltre cinque volte l’anno e senza eccedere la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 litri.
Per quanto concerne i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il FIR è sostituito dai documenti già in uso previsti dal regolamento CE 1013/2006.
Infine, si evidenzia che nel caso di quantitativi limitati di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, che non giustifichino l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede può essere accompagnato dal Documento Di Trasporto (DDT), in alternativa al FIR, pur rimanendo obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto. Si fa presente che la norma non definisce meglio né i “quantitativi limitati” né i “piccoli interventi edili”.
Classificazione: rifiuti urbani (slide ecocamere clicca qui: slide) e rifiuti speciali
L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.
Tale modifica è rilevante solo ai fini del computo degli obiettivi di riciclo nazionale ed entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
In sostanza, l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani comporta che nella percentuale di rifiuti che, da direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potranno essere considerati sia i rifiuti urbani che quelli industriali, mentre non va ad impattare sul soggetto che può gestire il rifiuto.
In materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:
- le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis)
- le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10)
- le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10). Pertanto, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni non è consentito.
Si evidenzia, infine, che l’attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dovrà essere effettuata in base alle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca ambientale che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Ambiente.
Per una lettura più specifica delle singole disposizioni, si rimanda al testo del D.Lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020).
https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/441/attuazione-delle-direttive-europee-su-rifiuti-e-imballaggi
Aria
Lo studio Calvi Barbara verifica lo stato delle vostre autorizzazioni e l’applicabilità delle normative vigenti.
Mediante un nostro partner campioniamo i fumi.
Richiediamo nuove autorizzazioni anche mediante le nuove disposizioni AUA (Autorizzazione Unica Ambientale data dal DPR 59/2013 entrata in vigore il 13.06.13 ed il Decreto applicativo il DPCM del 08.05.2015 entrato in vigore il 30.06.2015.)
Verifichiamo se è necessario applicare il piano gestione dei solventi ed in caso di applicazione redigiamo il piano annuale e la relazione tecnica (articolo 275 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni).
Nota:
Molte autorizzazioni contengono tra le prescrizioni la compilazione di un registro di manutenzione dei punti di emissione. Qui di seguito trovate un esempio di registro elaborato dall’ARPA dell’Emilia Romagna ESEMPIO di Registro punti emissioni
Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro (art. 269 del D.l.gs. 152/06) presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dell’impianto in cui sono descritte:
- la specifica attività a cui l’impianto è destinato;
- le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni;
- le modalità di esercizio e la quantità;
- il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo;
- per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto.
REGIMI PARTICOLARI
Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonchè le prescrizioni ivi previste.
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Ambiente/aria/Allegato_III_parte_II.pdf
Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato.
MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Il D.lgs. 183 del 2017 introduce una specifica disciplina per i “medi impianti di combustione”, ossia «impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta».
Per tali impianti è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni alle emissioni:
- l’autorizzazione alle emissioni di carattere ordinario (articolo 269 Codice ambiente) o di carattere generale (articolo 272, comma 3-bis, Codice ambiente);
- l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in caso di installazioni rientranti nel campo di applicazione di tale disciplina;
- l’autorizzazione (ordinaria o semplificata, disciplinata rispettivamente dagli artt. 208 e 214 del Codice) per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, in caso siano presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse derivanti da rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta del Codice.
Disposizioni transitorie per i medi impianti di combustione esistenti al 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del D.L.gs n. 183 del 15/11/17).
Acqua
Come da definizione riportata all’articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per scarico s’intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Le acque reflue si dividono in categorie a seconda della provenienza degli scarichi:
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74);
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Art. 74);
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Cosa prevede la normativa
La regola fondamentale che presiede alla materia è che “tutti gli scarichi devono essere autorizzati” (art. 45, comma 1, D.Lgs. 152/1999) dall’autorità competente in quanto sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. I valori limite sono indicati in tabelle differenziate, contenute in detto allegato, a seconda della tipologia di scarico e del corpo recettore.
Scarichi su suolo e sottosuolo
Gli scarichi nel sottosuolo derivanti da qualsiasi attività civile o industriale sono categoricamente vietati, mentre quelli su suolo o strati superficiali del sottosuolo sono di norma vietati fatta eccezione per quelli domestici (RR 3/2006) e per quelli derivanti da attività industriali o urbane. Tale ultima eccezione è ammessa qualora risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso, a fronte dei benefici ambientali, scaricare in acque superficiali, in relazione ai criteri stabiliti nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 2). È permesso in ogni caso lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo degli scaricatori di piena, delle acque provenienti dalla lavorazione delle rocce native, delle acque meteoriche raccolte mediante fognatura separata, delle acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici.
Scarichi in corpi idrici superficiali
Gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali devono rispettare i limiti fissati alle tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, riportate nell’Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto.
Gestione degli scarichi
La tutela delle acque è una tipica competenza delle Regioni attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs.152/06. Attraverso i Piani di tutela delle acque e i Piani di gestione del bacino idrografico, le Regioni individuano i principali apporti inquinanti e il loro effetto sulla qualità dai corpi idrici.
Sono poi le Province, che ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dei Regolamenti Regionali n. 3 e 4 del 24/03/06, hanno la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d’acqua superficiale (fiumi, torrenti, rogge, laghi e canali, sia naturali sia artificiali), su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e in falda, per le seguenti tipologie di scarichi:
-
- acque reflue domestiche e assimilate;
- acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
- acque reflue urbane (reti fognarie comunali);
acque di processo (industriali);
- acque di raffreddamento e acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore).
Le informazioni relative agli scarichi vengono raccolte in banche dati, che permettono di individuare e localizzare tutti gli scarichi allo scopo di conoscere le fonti potenziali d’inquinamento e i principali agenti inquinanti relativamente ai rispettivi corpi idrici ricettori.
Per gestire meglio le attività di autorizzazione le Province effettuano talvolta il censimento degli scarichi in corso d’acqua superficiale, attraverso indagini conoscitive mirate all’individuazione di tutti gli scarichi che confluiscono nei vari corsi d’acqua. Lo scopo è quello di individuare tutti gli scarichi presenti e determinarne l’origine, la natura, la posizione territoriale, accertarne i titolari e lo stato autorizzativo.
Le richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura sono valutate tecnicamente dalle ATO (Ambito Territoriale Ottimale); l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia nell’ambito dei procedimenti unici o integrati (AIA, AUA, art. 12 D.lgs 387/2003, VIA).
Denuncia annuale scario acque reflue industriali e/o di prima pioggia in pubblica fognatura
Si ricorda a tutti i soggetti titolari di uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima pioggia l’obbligo di presentare la denuncia annuale degli elementi, ovverosia, la denuncia contenete gli elementi necessari alla definitiva determinazione della tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue industriali e/o di prima pioggia relativi all’anno precedente.
Vengono fatti salvi termini diversi previsti dai singoli Enti Gestori (ex Consorzi) presso i quali sono anche reperibili i moduli e le indicazioni sulle varie modalità di presentazione.
Riportiamo le principali scadenze a secondo dell’ente gestore:
Uniacque Bergamo è stata il 31 gennaio
Lario Reti Holding Lecco 28 febbraio – di cui si allega il modulo per la compilazione
Secam Sondrio 31 gennaio
Metropolitana Milanese – Città di Milano
Il termine per la presentazione della denuncia è il 31 gennaio attraverso i moduli reperibili sul sito dello stesso Gestore
Amiacque – Città Metropolitana di Milano
Il termine per la presentazione della denuncia è il 31 gennaio. La denuncia deve essere compilata online con il programma messo a disposizione da Amiacque o, in alternativa, utilizzando il modulo cartaceo che può essere scaricato direttamente dal sito.
Brianzacque – Provincia di Monza e Brianza
Brianzacque prevede due distinte scadenze in base alla modalità di presentazione scelta dall’utente:
- entro il 15 Marzo, se la denuncia è presentata online.
- entro il 28 Febbraio, se la presentazione della denuncia avviene in forma cartacea. ll documento dovrà essere autenticato con il timbro dell’azienda, la firma del legale rappresentante e spedita, unitamente ad eventuali allegati, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo: “BrianzAcque S.r.l. Viale Enrico Fermi, 105 – 20052 Monza”
Società Acqua Lodigiana – Provincia di Lodi
Entro il 31 gennaio attraverso la presentazione dell’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito del Gestore.24_MODULO_lrh_denuncia_degli_elementi_v04.2_240518
Amianto
Lo studio vi assiste nella redazione del Documento di valutazione del rischio amianto, nella verifica dello stato di conservazione delle coperture di cemento – amianto (eternit = amianto in fibra compatta).
Eseguiamo, in caso di dubbio, le analisi di laboratorio per la verifica della presenza di amianto all’interno di manufatti.
Vi ricordate quali sono gli obblighi? Avete fatto il censimento entro il 31.01.2013?
Avete conferito l’incarico a persona esperta per la gestione del manufatto?
IMPORTANTE in Regione Lombardia la BONIFICA dell’amianto è da attuare entro il 16 gennaio 2016! TALE TERMINE NON È PERENTORIO.
A gennaio era stata pubblicata da questo studio una circolare errata. Essa riguardava l’obbligo di provvedere alla bonifica di manufatti in amianto entro il 16.01.2016. Tale notizia era stata ripresa da alcuni siti ancora oggi on-line (www.amianto.lombardia.it/ piuttosto che http://naturagiuridica.blogspot.it, www.imecosrl.net e numerosi altri) che confermano l’esistenza di questa scadenza che sarebbe stata fissata da Regione Lombardia attraverso l’approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.). Poiché alcune persone avevano sollevato dubbi riguardo questa notizia, si è provveduto ad approfondire l’argomento contattando direttamente la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia che ha cortesemente risposto. Ecco lo stralcio della risposta: “…si conferma che il termine del 31 dicembre 2015 individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1526 del 22.12.2005 di approvazione del PRAL era da riferirsi ad obiettivo strategico, senza effetto sul cittadino: la deliberazione sotto il profilo amministrativo non determina alcun obbligo; ad oggi, non sussiste profilo sanzionatorio in capo ai proprietari che non rimuovano entro detto termine. L’obbligo di rimozione in capo al proprietario di manufatti in amianto discende esclusivamente dalla valutazione, dal medesimo condotta, del suo stato di conservazione (fatti salvi i casi di esposti sui quali il Sindaco con Ordinanza può intervenire).”
AUA, VIA e AIA
L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è una autorizzazione entrata in vigore nel 2013 (DPR 59/13) e si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i
7 titoli abilitativi in materia ambientale. È rivolto alle piccole medie imprese e interviene sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
I titoli/le autorizzazioni sostituite sono:
- agli scarichi;
- comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
- emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
- comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico;
- uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
- comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
Qui di seguito si riporta un documento preparato dalla Provincia di BERGAMO per fornire istruzioni operative ai vari SUAP per i rilesci delle “AUA”
Tavola con le istruzioni operative per i SUAP della Provincia di Bergamo
Valutazione impatto acustico
Valutazione Impatto acustico