Con la pubblicazione del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 (G.U. dell’Unione Europea L252 del 4 Agosto 2020) è stata introdotta una nuova restrizione all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, come costituenti di altre sostanze o in miscele.
COSA SONO I DIISOCIANATI?
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) schiume poliuretaniche nella posa dei serramenti esterni ed interni, o di componentistica per l’automotive.
PERCHE’ LE RESTRIZIONI?
Il 6 ottobre 2016 la Germania presentò un fascicolo per l’avvio della procedura di restrizione, che segnalava come la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determinasse asma professionale nei lavoratori. Lo studio indicava che il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati raggiungesse i 5000 casi.
Dopo le considerazioni del RAC (comitato per la valutazione dei rischi) e del SEAC (comitato per l’analisi socioeconomica) dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA), il 9 maggio 2018 è stato presentato un fascicolo alla Commissione, che ha dichiarato l’utilizzo o l’immissione dei diisocianati sul mercato come un rischio inaccettabile per la salute umana.
QUALI RESTRIZIONI?
Le restrizioni di cui al Regolamento (UE) 2020/1149: prevedono che:
- a partire dal 24.02.2022 sia vietata l’immissione sul mercato di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di adegata formazione sull’utilizzo di suddetti prodotti e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
- a partire dal 24 agosto 2023, l’uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o che gli operatori siano stati formati sull’uso sicuro dei diisocianati.
LA FORMAZIONE
La formazione sull’uso sicuro dei diisocianati comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
Destinatari
Per tutti gli usi industriali e professionali |
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Tipo di formazione
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Argomenti
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Verifica Finale :Certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.
durata percorso formativo non specifica, previsto aggiornamento ogni 5 anni