Ottobre 12 2024 0Comment

Sicurezza sul Lavoro: Le Sostanze Tossiche per la Riproduzione ora sono Equiparate a Cancerogeni e Mutageni!

Il Decreto Legislativo 135/2024 introduce importanti cambiamenti per la tutela della salute dei lavoratori.

Da oggi, le sostanze tossiche per la riproduzione richiedono la stessa attenzione e le stesse misure di prevenzione riservate alle sostanze cancerogene e mutagene. Questo significa che le aziende dovranno aggiornare la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e le procedure di sicurezza per garantire la massima protezione.

Cosa cambia con il D.Lgs. 135/2024?

Il decreto, che attua la Direttiva (UE) 2022/431, modifica il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008 introducendo la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione” e stabilendo nuovi obblighi per le aziende.

Cosa sono le sostanze tossiche per la riproduzione?

Sono sostanze o miscele che possono danneggiare la fertilità o nuocere al feto. Le riconosci dal pittogramma [inserisci immagine del pittogramma di pericolo per la riproduzione] e dall’indicazione di pericolo H360 presente sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Cosa devono fare le aziende?

  1. Valutare il rischio: Effettuare una valutazione del rischio specifica per le sostanze tossiche per la riproduzione, considerando i livelli di esposizione e le possibili vie di assorbimento.
  2. Adottare misure di prevenzione e protezione: Implementare misure di protezione collettiva (es. cappe aspiranti, sistemi di ventilazione) e individuale (es. DPI) per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.
  3. Formare i lavoratori: Fornire ai lavoratori esposti una formazione specifica sui rischi connessi alle sostanze tossiche per la riproduzione e sulle misure di prevenzione da adottare. La formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni.
  4. Tenere un registro degli esposti: Iscrivere i lavoratori esposti in un apposito registro, con i dati relativi all’esposizione, e trasmettere le informazioni all’INAIL tramite l’applicativo SIRDE.

Nuovi limiti di esposizione professionale:

Il D.Lgs. 135/2024 aggiorna anche l’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08, introducendo nuovi limiti di esposizione professionale per diverse sostanze. Consulta l’allegato completo per verificare i limiti aggiornati: [https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-settembre-2024/#]

 

Sostanze con nuovi limiti:

  • Composti del Nichel
  • Piombo
  • Mercurio
  • 2-etossi etanolo
  • 2-metossietanolo
  • Acrilonitrile
  • Monossido di carbonio
  • N-metil-2-pirrolidone

Rimani aggiornato sulla sicurezza sul lavoro!

Scarica il testo integrale del D.Lgs. 81/08 aggiornato al 2024: [https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-settembre-2024/#]

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Allegato XLIII

Edizione Settembre 2024

Novità in questa versione:

  • Eliminato il DM 10/03/1998 definitivamente abrogato con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali del 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021;
  • Inserito, a margine dell’art. 25, il riferimento all’interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 – Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008;
  • Inserita la nota INL prot. 119 del 29/05/2020 ad oggetto: D.Lgs. n. 758/1994 – reati a condotta esaurita – vigilanza in materia di salute e sicurezza – prescrizione obbligatoria;
  • Inseriti gli interpelli n. 5 del 01/12/2023, n. 1 del 06/02/2024, n. 2 del 18/04/2024 e n. 3 del 23/05/2024;
  • Inserite note informative di abrogazione del D.Lgs. 334/1999 e del D.Lgs. 230/95, rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. 105/2015 e dal D.Lgs. 101/2020;
  • Inserita la nota INL prot. 724 del 30/10/2023 di chiarimento sulla rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis;
  • Inserita nota al punto 4.1 comma 1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021, in seguito alla circolare del Ministero dell’Interno del 06/12/2023 prot. n. 18291;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 con il Decreto Direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
  • Inserita la nota INL del 24/01/2024, prot. n. 694 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
  • Sostituita la richiesta di parere della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la nota INL del 06/02/2024, prot. n. 1163 ad oggetto: “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona” di riscontro alla citata richiesta;
  • Modificato l’allegato I “Elenco delle sedi e dei periodi degli esami” al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94;
  • Inserita la nota INL del 07/03/2024, prot. n. 1937 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti
  • Inserita circolare del Ministero della Salute del 27/03/2024 ad oggetto: “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008.”;
  • Inserite le modifiche agli artt. 27, 90, comma 9, lett. b-bis) e c), 157, comma 1, lett. c) e All. I-bis dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/04/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. 52 del 02/03/2024 – S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 – S.O. n. 19);
  • Inserita la nota INL del 08/05/2024, prot. n. 859 ad oggetto: certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024;
  • Inserite le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 settembre 2024 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU Serie Generale n. 219 del 18/09/2024), all’art. 6, comma 1-bis, all’allegato II, punto 1, comma 5, punto 4, comma 4 e punto 5, comma 8, nonché l’inserimento del comma 5-bis allegato II, punto 5 al decreto del Ministero dell’Interno del 01 settembre 2021;
  • Inserito il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 221 del 20/09/2024);
  • Inserita la circolare n. 3/2024 del 23/09/2024 ad oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”.

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