Marzo 18 2016 0Comment

Apparecchi a pressione: il 19.03.16 sono ufficiali le nuove norme di settore

La vecchia normativa in materia di apparecchi a pressione, nota come Decreto PED, attuata mediante il precedente D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 viene modificata in maniera sostanziale sia l’articolato [tra gli articoli modificati abbiamo 1, in particolare alcune definizioni fra cui la messa a disposizione sul mercato, fabbricante, rappresentante autorizzato (novità), importatore e distributore; l’articolo 2, l’articolo 4; l’articolo 5; articolo 7 e 8 in relazione alla sorveglianza; l’articolo 9 sulla classificazione; l’articolo 10; articoli 11, 12, 13, 14 e 15; piccole modifiche in merito alle sanzioni articolo 18; articoli 21 e 22, di cui il 22 definisce le disposizioni transitorie] sia gli allegati, in particolare ne vengono sostituiti integralmente quattro.

Il decreto legislativo 26/2016, dà attuazione alla direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

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Alleghiamo una circolare che cerca di riassumere le principali modifiche:

Circolare Studio Calvi Barbara n° 009 del 2016 sugli apparecchi a pressione (PED)

D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26. Attrezzature a pressione

Direttiva 2014 68 UE Attrezzature a pressione

Relazione al D. Lgs. 15 2 2016 n. 26 attrezzature a pressione

Qui di seguito mettiamo uno stralcio degli allegati del D.L gs integrato tra 93/2000 e 26/2016:

Allegato II – Tabelle di valutazione conformità: I moduli di valutazione della conformità sono stati uniformati al NLF, come indicati all’interno della Blue Guide 2014. Variano le denominazioni dei moduli A1 e C1, che diventano rispettivamente A2 e C2. Il nuovo Modulo B contiene al suo interno due varianti.

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Allegato VI – Esempio di marcatura CE

Allegato VII – Esempio dichiarazione conformitàUE

barbara