Gennaio 05 2021 0Comment

Aggiornamento in merito all’OT23

L’INAIL, in data 29 dicembre 2020, ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ relative alla domanda di riduzione del tasso medio di prevenzione (ovverosia il modello OT23 da presentare entro il 01 marzo 2021. Le FAQ sono state aggiornate il 23.12.2020 e pubblicate il 29.12.2020).

Si tratta di chiarimenti in merito agli interventi e alla documentazione probante da allegare al modello OT23 per l’anno 2021, relativo ad interventi eseguiti nell’anno 2020.

I chiarimenti forniti riguardano la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi eseguiti nelle aziende in regola con i contributi e a norma ai sensi del D.L.gs 81/08 e, s.m.i. nell’anno 2020; ed in particolare sono inerenti alle attività di formazione previste dai punti A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5 del modello OT23.

 

Gli interventi oggetto di FAQ nel dicembre u.s. vengono qui riassunti:

  • Intervento B-5. L’azienda ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.
  • Intervento C-5.1. L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.
  • Intervento D-3. L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Intervento E-3. L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema).
  • Intervento E-5. L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014
  • Intervento E-17. L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.
  • Intervento F-2. L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation).
  • Intervento F-6. L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito.

NOVITÀ introdotta il 23.12.2020

  • Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività di formazione.

Qualora gli interventi prevedano attività  formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità “formazione a distanza”?

Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l’erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.

In colore rosso segnaliamo gli aspetti che ci sembrano più interessanti/ attuati dalle imprese

Testo FAQ aggiornato a fine 2020:

Modello OT23 Anno 2021 (ultimo aggiornamento 23.12.2020)

FAQ

 

Intervento B-5. L’azienda ha installato, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.

  1. L’intervento può essere selezionato da un’azienda che abbia effettuato in proprio l’installazione dei sistemi di comunicazione per i propri mezzi aziendali e che quindi disponga delle fatture di acquisto ma non delle fatture di installazione?

La richiesta nella documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l’effettiva e corretta installazione di tali sistemi. In questo senso possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate, oltre che dall’elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti:

  1. evidenze della presenza di un’officina interna alla ditta
  2. evidenze dell’installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell’impresa richiedente.

 

Intervento C-5.1. L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori.

  1. Cosa si intende per “struttura sanitaria”?

Ai fini dell’attuazione dell’intervento C-5.1, per “struttura sanitaria” si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all’attività  sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

 

Intervento D-3. L’azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  1. Cosa si intende per micro formazione?

Per micro-formazione si intende l’erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell’intervento da parte dell’azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente.

  1. Se l’azienda ha 10 dipendenti, ma nell’anno 2019-2020 solamente un lavoratore ha effettuato corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si può ritenere valido un intervento di micro-formazione solo al lavoratore interessato?

L’intervento fa esplicito riferimento ai lavoratori. Anche se non è stabilito un numero minimo di lavoratori, la micro-formazione per definizione deve essere erogata diffusamente e coinvolgere quindi una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso in cui sia destinatario della micro-formazione un solo lavoratore.

  1. I video di pochi minuti con cui sono erogati i contenuti formativi possono essere riprodotti sugli smartphone/cellulari di proprietà dei singoli lavoratori, o l’azienda deve mettere a loro disposizione idonea strumentazione per poter seguire l’intervento formativo?

Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi smartphone/cellulari, devono essere messi a disposizione dall’azienda.

  1. La micro-formazione può essere effettuata anche in presenza di docente o solamente attraverso la riproduzione di video di pochi minuti?

La micro-formazione è finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente. Pertanto l’intervento formativo di aula in presenza di un docente non soddisfa i requisiti dell’intervento D-3.

 

Intervento E-3. L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema).

  1. Nel caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale, è possibile inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021?

No, nel caso di prima implementazione del sistema di gestione, il riesame deve essere effettuato entro l’anno 2020 in quanto, in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

 

Intervento E-5. L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M.. 13/2/2014

  1. Quali documenti servono a dimostrare l’attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., svolta dai componenti dell’organismo di vigilanza (OdV)?

I componenti dell’OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all’OdV e dall’OdV al management.

Ai fini della verifica dell’attuazione di quanto sopra detto, le “evidenze dell’attuazione” del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative, ad esempio, all’analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli RLS, ai report degli audit del sistema, al riesame della direzione, ecc., e dovranno evidenziare la valutazione dell’OdV di tale reportistica.

 

Intervento E-17. L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati.

  1. Quali caratteristiche devono avere i quasi infortuni per essere ritenuti tali ai fini dell’attuazione dell’intervento?

I quasi infortuni sono strettamente connessi all’attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa.

In generale, i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l’assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
  2. essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
  3. comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

NOTA:

Ai fini dell’attuazione dell’intervento per quasi infortunio si intende un evento derivante dal lavoro, o che ha origine nel corso del lavoro, che non causa infortunio o malattia ma che ha il potenziale per farlo. Non rientrano nell’ambito dell’intervento le situazioni continuative nel tempo e le non conformità rispetto alle corrette procedure operative aziendali.

Il sistema di rilevazione deve essere adottato con il coinvolgimento di tutte le figure professionali dell’azienda e in particolare dei lavoratori, dei proposti e dei dirigenti, ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità.

Il sistema deve essere stato adottato sull’intera azienda.

La documentazione probante deve dimostrare l’attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema.

Le schede dei quasi infortuni rilevati devono comprendere il nominativo e il ruolo dei lavoratori coinvolti e delle altre figure aziendali interessate nelle successive decisioni, la descrizione e l’analisi dettagliata dell’evento, le evidenze fotografiche dell’evento (se possibile), la descrizione delle azioni correttive adottate per la risoluzione a breve termine dell’evento e delle misure realizzate successivamente per evitare il ripetersi dell’evento rilevato.

Il documento di valutazione dei quasi infortuni rilevati nell’anno deve comprendere l’analisi statistica degli eventi per reparto, attività o mansione e il report delle azioni correttive intraprese a breve termine e delle misure di miglioramento adottate successivamente.

Le misure di miglioramento devono essere documentate e possono consistere per esempio in interventi relativi agli ambienti di lavoro e alle attrezzature di lavoro e in interventi formativi d’aula. Non sono idonee, ai fini dell’attuazione dell’intervento, le misure non documentabili quali i richiami verbali.

Documentazione ritenuta probante:

  • procedura per la rilevazione e la gestione dei quasi infortuni
  • schede descrittive dei quasi infortuni rilevati nel 2020, redatte in conformità alla procedura aziendale
  • documento di valutazione dei quasi infortuni rilevati nell’anno 2020, datato e firmato entro la data di presentazione della domanda
  • evidenze dell’attuazione delle misure di miglioramento

 

Intervento F-2. L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation).

  1. I corsi BLSD effettuati nel 2019 possono avere valenza biennale ai fini della realizzazione dell’intervento e quindi essere considerati idonei per la selezione dell’intervento secondo il modulo di domanda OT23 2021?

No, ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione (e non di aggiornamento secondo alcuni chiarimenti richiesti all’INAIL di Lecco) BLSD (Basic Life Support early Defibrillation) nell’anno 2020.

IMPORTANTE: Con il chiarimento fornitoal termine del 2020 si precisa che per tale formazione non si può utilizzare la formazione a distanza

NOTA:

Ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione nell’anno 2020.

Documentazione ritenuta probante:

  • Dichiarazione datata e firmata entro la data di presentazione della domanda che attesti che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione è obbligatoria per legge
  • Fattura d’acquisto del defibrillatore, anche se con data precedente all’anno 2020, o contratto di noleggio valido per l’anno 2020
  • Elenco, firmato e datato, dei partecipanti ai corsi BLSD con copia degli attestati rilasciati

 

Intervento F-6. L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito.

Nel caso in cui l’intervento sia realizzato su una sola PAT aziendale, è possibile fare riferimento al numero di lavoratori di tale PAT e non al numero complessivo dei lavoratori dell’azienda?

No, l’intervento F-6 è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori. Nelle Note all’intervento è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all’anno 2020 è da calcolare sulla base dell’articolo 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia in relazione all’intera azienda.

NOTA:

Il numero dei lavoratori va riferito all’anno 2020 e calcolato sulla base dell’art. 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’intera azienda. L’intervento non è applicabile alle aziende di cui all’art.3 comma 2 del D.M. 10/3/98 e agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili l’intervento si intende realizzato se la prova di evacuazione è stata effettuata per tutti i cantieri attivi nell’anno 2020.

Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.

Documentazione ritenuta probante:

  • Elenco dei lavoratori relativo all’anno 2020, datato e firmato
  • Piano di emergenza dell’azienda, datato e firmato
  • Verbale/i, datato/i e firmato/i nel 2020, descrittivo/i delle modalità di svolgimento e degli esiti della/e prova/e di evacuazione

 

Interventi A-1.4 e A-5.1; B-1; C-4.1 e C-4.4; C-5.1 e C-5.2; D-1, D-2 e D-3; F-2 e F-5. Interventi che prevedono attività  di formazione. NOVITÀ

Qualora gli interventi prevedano attività formative, queste devono necessariamente essere svolte in presenza o possono essere svolte in modalità “formazione a distanza”?

Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l’erogazione di corsi tramite modalità “a distanza”, ossia tramite l’utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. In tal senso, la formazione a distanza può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi C-5.1, C-5.2, D-1, D-2, D-3, F-5. Viceversa, la formazione a distanza non può essere ritenuta idonea per l’attuazione degli interventi A-1.4, A-5.1, B-1, C-4.1, C-4.4, F-2.

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