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Nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza

Tutti ricordiamo che entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo unico per l’accorpamento, a rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 e, s.m.i. in materia di formazione “in modo da garantire:

  • a) L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

 

Oggi siamo vicini alla pubblicazione del nuovo accorso che riassume tutti gli accordi precedenti e tutte le figure:

  • Lavoratore
  • Preposto
  • Dirigente
  • Datore di Lavoro
  • RSPP
  • ASPP
  • Datore di lavoro con funzione di RSPP
  • CSP e CSE
  • e l’accorso sulle attrezzature che contiene 3 novità!

 

Analizziamo cosa cambia con la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Nuovo Accordo Stato Regioni: Formazione lavoratori

La formazione lavoratori resta la suddivisione in due moduli distinti:

  • formazione generale che non deve essere inferiore a 4 ore
  • formazione specifica la cui durata cambia sulla base della valutazione del rischio e alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)
    • 4 ore formazione specifica rischio basso
    • 8 ore formazione specifica rischio medio
    • 12 ore formazione specifica rischio alto

Nuovo corso per Datore di Lavoro

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni viene inserito un nuovo corso per Datori di lavoro con una durata minima di 16 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima di 6 ore.

Il corso ha lo scopo di fornire “competenze organizzative, gestionale e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro”.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo accordo.

Il corso di aggiornamento avrà una durata minima di 6 ore con una validità quinquennale.

Novità Formazione dei Dirigenti

Secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo Accordo sulla formazione le ore del corso di formazione dei dirigenti vengono ridotte a 12 (rispetto alle attuali 16), e verrà previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

Resta invariato l’aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

Novità per la formazione dei preposti

La durata del corso preposto passa da 8 a 12 ore e non sarà prevista la possibilità di erogare la formazione (base e aggiornamento) in modalità e-learning.

Per i corsi di aggiornamento è stata confermata la periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con durata minima pari a 6 ore.

Normata la formazione Carroponte

Secondo quanto indicato nella bozza, saranno introdotti i seguenti nuovi corsi per l’ottenimento dei relativi “patentini”:

  • Macchina agricola raccoglifrutta (corso di 8 ore)
  • Caricatore per la movimentazione di materiali (CRM) (corso di 8 ore)
  • Carroponte (corso da 10 a 23 ore a seconda delle tipologie di carroponte per i quali ci si deve abilitare)

Cosa cambia in merito all’organizzazione dei corsi?

Rispetto alle disposizioni attuali:

  • il numero massimo di partecipanti è stato diminuito da 35 a 30 partecipanti
  • nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi passa da 1:6 a 1:5 (1 docente per 5 allievi)

Frequenza dei corsi di formazione

La frequenza dei corsi di formazione è stata ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento.

Disposizioni transitorie

La bozza dell’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla sua entrata in vigore, durante il quale possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati.

Entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo i Datori di Lavoro sono tenuti a frequentare e concludere il corso di formazione.

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