Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): restrizioni all’uso di sostanze pericolose
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 06/03/2014 è stato pubblicato il D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27, che recepisce la Direttiva 2011/65/UE e detta la disciplina riguardante la restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti degli AEE stessi.
La nuova regolamentazione dettata dal decreto in esame sostituisce quella precedentemente contenuta nel D. Leg.vo 151/2005, del quale vengono abrogati l’art. 5 e l’Allegato 5.
CAMPO DI APPLICAZIONE – Il provvedimento si applica alle seguenti categorie di AEE:
- Grandi elettrodomestici;
- Piccoli elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- Apparecchiature di consumo;
- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici;
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport;
- Dispositivi medici;
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- Distributori automatici;
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.
SOSTANZE VIETATE E TOLLERANZE – In dette apparecchiature non devono essere presenti le sostanze elencate nell’Allegato II in concentrazione maggiore rispetto a quella ivi indicata, ed in particolare:
- Piombo (0,1%);
- Mercurio (0,1%);
- Cadmio (0,01%);
- Cromo esavalente (0,1%);
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%);
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%).
La tolleranza indicata si riferisce alla concentrazione delle sostanze nei materiali omogenei.
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2015 (D.M. 06/08/2015) – A tale proposito, novità sono state introdotte dal D.M. 06/08/2015 (pubblicato sulla G.U. 01/10/2015, n. 228), il quale reca – in attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE e 2015/863/UE – modifiche agli Allegati del D. Leg.vo 27/2014 le quali prevedono quanto segue:
- un ampliamento dell’elenco completo delle sostanze di cui all’Allegato II al D. Leg.vo 27/2014, oggetto di restrizione all’utilizzo nelle AEE (sono in pratica inseriti nell’elenco le seguenti sostanze: Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %); Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %); Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %); Dibutilftalato (DBP) (0,1 %); Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %));
- la correzione di un refuso al punto 7 c) IV dell’Allegato III al D. Leg.vo 27/2014, dove non era stata riportata la data di scadenza dell’esenzione dalle restrizioni per il piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti (scadenza ora fissata al 21/07/2016);
- un ampliamento dell’elenco delle sostanze di cui all’Allegato IV del D. Leg.vo 27/2014 che beneficiano di una esenzione dalle restrizioni relativamente ai dispositivi medici ed agli strumenti di monitoraggio e controllo.
AGGIORNAMENTO MARZO 2017 (D.M. 03/03/2017) – Ulteriori novità sono state introdotte dal D.M. 03/03/2017 (pubblicato sulla G.U. del 15/03/2017, n. 62) il quale reca – in attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE – modifiche all’Allegato IV del D. Leg.vo 27/2014 che prevedono quanto segue:
- un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;
- l’introduzione di specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il testo coordinato del D. Leg.vo 27/2014 è disponibile per gli Abbonati cliccando su “Fonti collegate“.
ESCLUSIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA – Quanto illustrato non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 01/07/2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 01/07/2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.
Restano altresì escluse le altre applicazioni elencate al comma 2 dell’art. 2 ed agli Allegati III e IV. Tra le esclusioni si segnala quella concernente i “pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali”.
Viene infine stabilita una disciplina transitoria per le AEE che, in precedenza escluse dall’ambito di applicazione del D. Leg.vo 151/2005, risultano invece non conformi alla nuova regolamentazione dettata dal decreto in commento. Queste AEE possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22/07/2019.