Maggio 06 2020 0Comment

Ancora novità dal governo (nuove FAQ e nuove aperture) e dalla Regione Lombardia sul CORONAVIRUS

Il Governo Italiano ha aggiornato la sezione FAQ per il covid-19:

“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo


 

Il 05 Maggio 2020 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha effettuato delle modifiche, con apposito DM, gli allegati D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il DM 05 maggio 2020 prevede che da oggi (06.05.2020)

potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali:

– il commercio al dettaglio di natanti e biciclette;- il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché

– le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Quindi l’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020 si aggiungno i seguenti codici ATECO:

77.12 Noleggio di autocarri e altri veicoli pesanti
77.3 Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte

La Regione Lombardia ha emanato la terza ordinanza di fila per la gestione della “Fase 2” le prime due sono datate 30 aprile 2020.

Riportiamo qui i contenuti!

Aggiornamento del 3 maggio 2020

L’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile in fondo alla pagina.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l’ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale – con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio:

Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d’età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività fisica e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.

Spostamenti
È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o per raggiungere camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Rimane la possibilità di effettuare lavori avvalendosi di operatori professionali.

Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

Mercati e fiere
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. Le stesse disposizioni si applicano anche alle fiere.
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.

I concessionari di slot machines devono bloccarle. Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Pesca sportiva ed amatoriale
È consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.

Navigazione di imbarcazioni private
È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

Di seguito le principali indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:

Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all’interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.
I congiunti ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.

Attività fisica e sportiva
È consentito svolgere attività motoria all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l’attività fisica. Rimane obbligatorio l’utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell’attività. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. I sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente o in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.

Allenamenti per gli atleti
Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.

Bar, ristoranti, ristorazione 
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie o altre attività che utilizzano modalità cosiddette “take away” rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.

Concessionarie di autoveicoli
Le attività delle concessionarie di autoveicoli sono consentite. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione

Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n.3 del DPCM  (occorre fare riferimento ai codici ATECO espressamente autorizzati).
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
L’elenco del DPCM deve considerarsi esaustivo, non è più prevista la comunicazione al Prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

Funerali
Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.

Per ulteriori indicazioni è possibile consultare il testo integrale del DPCM del 26 aprile allegato in fondo alla pagina.

In allegato inoltre:

  • Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
  • Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
  • Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
  • Misure igienico-sanitarie (all. 4),
  • Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (all. 6),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (all. 7),
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (all. 8),
  • Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico (all. 9).

Protocolli di sicurezza per le attività

Per riprendere le attività, le imprese dovranno darne comunicazione preventiva al Prefetto e garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile 2020 e allegati al DPCM del 26 aprile 2020 (allegati 6 e 7).

I Protocolli prevedono che la prosecuzione delle attività possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

In particolare sono previsti:

  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
  • la rimodulazione degli spazi di lavoro e spazi comuni e delle postazioni distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati;
  • controlli sul personale prima dell’accesso al luogo di lavoro. Il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
  • il rientro in azienda o in cantiere dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19 sarà condizionato dal rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
  • l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
  • la sanificazione straordinaria degli ambienti, in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di Covid-19;
  • la collaborazione del datore di lavoro con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche;
  • la promozione dello smart working, con il sostegno da parte del datore di lavoro;
  • rafforzamento del ruolo del medico competente che dovrà segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
  • limiti all’accesso di fornitori esterni per i quali dovranno essere individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale impiegato nei reparti o uffici aziendali.

La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Misure di sicurezza per il trasporto pubblico in Lombardia (valide dal 4 maggio al 31 agosto)

Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

  • A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
  • I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
  • Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
  • È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

DM 05 Maggio 2020 – Modifiche allegati DPCM 26.04.2020

DPCM 26 aprile 2020 testo

Ordinanza RL n° 537 30 aprile 2020

Ordinanza RL n° 538 30 aprile 2020

Ordinanza RL n° 539 3 maggio 2020

barbara