Agosto 02 2016 0Comment

Articolo Bernieri Consulting: Testo unico sicurezza (D.Lgs n.81/2008), depositato al Senato disegno di legge di semplificazione

Testo unico sicurezza (D.Lgs n.81/2008), depositato al Senato disegno di legge di semplificazione

È stato depositato in senato il Disegno Di Legge per la radicale riforma dell’attuale norma in materia di sicurezza del lavoro, il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE (attualmente disponibile):

DDL Sicurezza Luglio 2016

La bozza di disegno di legge prende le mosse da alcune considerazioni: il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

Allo stato attuale, in sede di prima lettura della bozza, evidenziamo questi elementi:

Semplificazione struttura e Flessibilità delle norme: il numero delle regole e la struttura della norma risulta molto alleggerita rispetto al D.Lgs 81/08 in vigore.

Questo elemento non significa automaticamente una deregulation ma implica il rinvio a standard, buone prassi, norme tecniche e modelli di organizzazione e gestione che racchiudono il contenuto tecnico o la mole e il dettaglio degli adempimenti. Come già avviene in altri settori regolati da norme di recente formazione (231/01, Regolamento Europeo Protezione dati Personali 679/16) per il datore di lavoro diventa possibile spogliarsi di responsabilità avendo la certezza di un esatto adempimento semplicemente attuando le migliori soluzioni tecniche ed organizzative disponibili, contenute nelle pertinenti “norme tecniche”, “linee guida” o “buone prassi” o nelle indicazioni delle associazioni professionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché validate dalla Commissione nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

L’adozione e l’attuazione efficace di un MOG (Modello Organizzazione e Gestione) quindi permette di considerate ogni adempimento ottemperato.

Certificazione di medici e Professionisti sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda: il datore di lavoro può chiedere a un medico del lavoro o a un professionista competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti previsti, di certificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione da essa previste. Allo scopo sarà istituito un elenco nazionale dei professionisti competenti in materia di sicurezza del lavoro.

L’elenco nazionale è composto da sezioni riservate a professionisti appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i medici del lavoro, e da sezioni riservate a professionisti non appartenenti ad ordini professionali, tra i quali i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. I criteri per l’iscrizione all’elenco, che devono comprendere il possesso di adeguata esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e per il mantenimento dell’iscrizione sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E’ previsto che per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della nuova legge il datore di lavoro possa dimostrare, in tutto o in parte, di avere adempiuto ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro attuando le disposizioni del previgente D.Lgs 81/08.

I più radicali cambiamenti riguardano la figura di Datore di Lavoro. Il disegno di legge prevede che non lo si possa ritenere responsabile se ha ottemperato ai propri obblighi ma l’evento si dimostra dovuto a «circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente». In tema di salute e sicurezza la colpa va qualificata come «colpa di organizzazione». Pertanto il datore di lavoro che dimostra il proprio diligente comportamento «non può rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore».

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Tratto dalle news di Bernieri Consulting

DDL-Sicurezza-Luglio-2016

barbara