Le misure, inserite dentro il nuovo decreto PNRR, prevedono, per l’impresa o il lavoratore autonomo sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa che va da 6 a 12 mila euro
Matteo Peppucci
Tanto tuonò che piovve: la stretta sulla sicurezza in cantiere arriva, dentro il Decreto PNRR 2024 (sarebbe il quater, in ordine di provvedimenti), dopo che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone le aveva preannunciate la scorsa settimana con un’informativa al CdM.
Le nuove misure sono contenute, quindi, dentro l’ampio serbatoio del nuovo Decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio: va specificato, in merito, che al momento circola una bozza incompleta ed è sicuramente il caso di attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (e la sua conseguente entrata in vigore).
Ma una parte di sicuro interesse per il comparto edilizia è quella dedicata al lavoro, in materia di sicurezza in senso lato e poi, specificatamente, con l’articolo 32 della bozza, alla cosiddetta ‘patente a punti’ nei cantieri edili.
Non solo: è di sicuro interesse anche la parte sulle piccole opere e sulle disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.
Vediamo di fare il punto, ricordando che il provvedimento entrerà in vigore solamente una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le norme in materia di lavoro e sicurezza in cantiere
Come enunciato dal Governo, il provvedimento:
- prevede misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
- misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro,
Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, introduce sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
- prevede l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
La patente a punti nei cantieri edili: cos’è, chi la deve possedere, quali requisiti
L’articolo 32 della bozza va a sostituire completamente l’articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (d.lgs. 81/2008), specificando che, dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 6, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Patente a punti nei cantieri edili: punteggio iniziale, decurtazioni, recupero
La patente ha, inizialmente, un totale di trenta crediti e consente ai soggetti sopracitati di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Il meccanismo, insomma, ricalca un po’ quello della patente a punti per la guida delle autovetture.
Proprio come questa, subisce decurtazioni al verificarsi di specifiche risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
Ad esempio, per il riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1. la morte: scatta una decurtazione di 20 crediti;
2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: scatta una decurtazione di15 crediti;
3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: scatta una decurtazone di 10 crediti.I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Se si hanno meno di 15 crediti o non si ha la patente: multa da 6 a 12 mila euro
Nel provvedimento si legge che “Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 1 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi”.