Nel corso dell’evento “Il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” svoltosi il 9 Novembre a Ecomondo la Direzione Generale Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Unioncamere e l’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno illustrato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e le relative modalità operative di funzionamento.
RENTRI, cos’è e a cosa serve
Il 15 giugno entrerà in vigore il decreto n. 59/2023 recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio.
La sigla RENTRI è l’acronimo di Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ossia un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e per la tenuta dei registri di carico e scarico.
Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:
- Anagrafica: raccolta dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative le specifiche autorizzazioni.
- Tracciabilità: raccolta dei dati relativi gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del dgls 152/2006 e ai percorsi di geolocalizzazione di cui all’art. 16.
Chi è obbligato ad iscriversi?
Le iscrizioni partiranno a dicembre 2024 e saranno obbligati ad iscriversi i seguenti soggetti:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- Produttori di rifiuti pericolosi.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
- Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
È comunque prevista la possibilità di iscriversi volontariamente a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.
Quando iscriversi al RENTRI?
È prevista una fase transitoria che si concluderà a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese – 15 dicembre 2024 – ed entro i sessanta giorni successivi.
- Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese – 15 giugno 2025 – ed entro i sessanta giorni successivi.
- Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 30esimo mese – 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.
Costi d’iscrizione
L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10 €, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.
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