Sicuramente è ormai cosa nota: dal 2021 le notifiche delle miscele pericolose da parte delle aziende produttrici sono cambiate profondamente. In Italia le aziende notificavano le composizioni dei preparati pericolosi tramite il sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che rendeva disponibili tali dati ai Centri Antiveleno.
A partire dal 2021 le informazioni devono essere trasmesse in un nuovo formato, stabilito da ECHA (l’Agenzia Europea sulle sostanze pericolose).
Le informazioni richieste per le nuove notifiche sono più numerose e più precise di quelle che finora le aziende italiane hanno fornito all’ISS.
Nella figura si può vedere un confronto tra la precisione richiesta attualmente da ISS e quella prevista dal prossimo regolamento per la notifica della formulazione nel caso di sostanze pericolose: l’ampiezza dei range dichiarati viene ridotta notevolmente!
Tra le varie informazioni necessarie per notificare spicca l’introduzione di un nuovo codice identificativo “UFI”, che individua in maniera univoca sul territorio europeo ogni miscela chimica pericolosa (e, volendo, anche non pericolosa). Uno degli aspetti più impattanti a livello operativo è il fatto che il codice vada riportato nelle etichette di pericolo dei prodotti notificati.
Si potrebbe a prima vista pensare: un codice in più in etichetta non è un gran problema! Tuttavia, bisogna riflettere che questo codice andrà gestito. Eventuali modifiche della composizione, infatti, potrebbero facilmente richiedere una modifica del codice UFI, e quindi delle etichette, con evidenti complicazioni nella gestione del magazzino.
Quando è richiesto un cambiamento del codice UFI?
Lo stabilisce l’Allegato VIII del CLP, allegato inserito appunto nel CLP col Reg. (UE) 2017/542:
- se nella composizione viene inserita una nuova sostanza: se pericolosa in qualsiasi quantità, se non pericolosa, al di sopra dell’1%;
- se viene eliminata dalla composizione una sostanza, con i limiti di cui sopra;
- se la quantità di una sostanza già presente viene variata rispetto al range di presenza in formula dichiarato nella precedente notifica (range, come indicato sopra, decisamente più ristretti di quelli attualmente accettati dall’ISS).
Queste regole coinvolgono sia le sostanze aggiunte tal quali, sia quelle presenti nelle miscele acquistate come materie prime.
Sono tutte queste situazioni che si verificano comunemente, per il cambio di formulazione di un prodotto o di una materia prima lungo la catena di fornitura, per il cambio di un fornitore. Mantenere correttamente aggiornate le notifiche sarà perciò decisamente impegnativo, così come pure mantenere un corretto allineamento tra notifiche effettuate e codice UFI sulle proprie etichette. Queste disposizioni sono già in vigore per le aziende che vendono prodotti con uso finale professionale o al dettaglio.
Il concetto di “uso finale” è una novità introdotta proprio per dare priorità alla notifica di miscele che, direttamente o all’interno di altre miscele, finiscono in mano a consumatori o professionisti, e che quindi, in base ad una ampia diffusione, comportano maggiori rischi di avvelenamento.
In conclusione, chi produce o commercializza miscele pericolose ha l’obbligo di notificarle o comunque di accertarsi che siano correttamente notificate col nuovo formato “PCN” tramite il portale Poison Centres gestito dall’Agenzia europea ECHA.
L’obbligo di notifica si applicherà, con la scadenza del 1° gennaio 2024, anche a chi produce miscele pericolose solo ad uso industriale, e può ancora godere di un periodo transitorio più ampio rispetto ai produttori di miscele ad uso professionale o al dettaglio.
Da notare che in Italia l’obbligo di notifica è esteso anche alle miscele non pericolose che risultano soggette al regolamento Detergenti.
Per approfondimenti leggere l’articolo: https://www.certifico.com/chemicals/documenti-chemicals/221-documenti-riservati-chemicals/18883-obbligo-di-ufi-miscele-pericolose-per-uso-industriale-dal-1-gennaio-2024-note