Covid, Speranza firma l’ordinanza: “Proroga per le mascherine al chiuso fino al 15 giugno”

Imporatante:

La proroga “in ambito sanitario, ospedali e Rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso”. “Fortemente raccomandata sui luoghi di lavoro”

Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza” il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione. Lo rende noto il ministero della salute.

Obbligo mascherine al chiuso: 
-Prorogato dal 1 Maggio al 15 Giugno 2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in “locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati”, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso”. Idem a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale ed a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus).

Luoghi di lavoro: “Solo raccomandato”
Solo “fortemente raccomandato” invece, l’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro (esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali) “senza distinzione tra pubblico e privato: non ci sarà obbligo salvo che venga stabilito da un accordo aziendale”, come ha specificato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a margine dei lavori della Commissione, a cui ha partecipato in rappresentanza del governo.

Imprese e sindacati si rivedranno il 4 Maggio venturo, per verificare se prorogare (o modificare) le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data.

Dove non è più obbligatoria: Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all’aperto. Anche se “viene fortemente raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici, o aperti al pubblico”.  Come precisa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Ovunque ci sia il rischio di assembramenti”.

Scuola: La proroga dell’utilizzo delle mascherine, chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, è stata invece già prevista per la scuola fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022. Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l’uso di tali dispositivi di protezione.

Per quanto riguarda i viaggi, sono state prorogate fino al 31 Maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri. La novità riguarda il “Passenger locator form”, che dal 1 Maggio non sarà più necessario.

”Dal 31 marzo abbiamo superato lo  stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela” osserva il ministro. “Chiediamo di intensificare anche la campagna vaccinale con le quarte dosi per gli over 80 ed i soggetti fragili” ha poi sottolineato Speranza. “Siamo in una fase cruciale, ma abbiamo strumenti diversi per gestirla. Il lascito di questa pandemia non deve però  essere rappresentato solo dalle difficoltà, ma anche da uno scatto di consapevolezza dell’importanza delle politiche per la salute e la consapevolezza che si può fare un passo in avanti”.


Testo dell’ordinanza:

Ordinanza Min. Salute 28 Aprile 2022 / Obbligo uso DPI FFP2 non oltre il 15 giugno 2022

Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n° 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro della salute
(On. Roberto Speranza)

Ordinanza Min. Salute 28 Aprile 2022 regole-anticovid-aprile-2022

Verbale di informazione da personalizzare e completare nella parte in giallo_COVID

Sceda riassuntiva degli obbligi dell’ATS Brianza di aprile 2022: regole-anticovid-aprile-2022

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