Ottobre 05 2020 0Comment

Decreto semplificazioni: semplificazioni ambientali

La Legge 120/20, che ha convertito in legge il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 76/20), ha confermato alcune modifiche al Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e bonifica di siti contaminati.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 15 settembre 2020.

Ecco le modifiche più importanti.

Valutazione di impatto ambientale (articoli 50 e  50-bis, 51)

Con l’obiettivo di semplificare e accelerare alcuni passaggi procedurali, l’articolo 50 della nuova legge introduce:

  • la riduzione dei termini in varie fasi del procedimento (sia per la verifica di assoggettabilità a VIA che per la VIA);
  • la semplificazione di alcuni momenti decisionali;
  • ai fini del rilascio della VIA, la possibilità per il richiedente di presentare sia il progetto di fattibilità sia, dove possibile, il progetto definitivo;
  • la previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che di VIA;
  • la previsione, che alla conferenza di servizi decisoria, partecipino tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente e necessari per la realizzazione dell’opera;
  • l’allungamento dei tempi per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente.

Inoltre, una disposizione prevede che, con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente, siano emanate delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (13 gennaio 2021), il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà individuare con uno o più decreti le tipologie di progetti e opere necessarie per l’attuazione del PNIEC.

Per tali opere, la Commissione Tecnica PNIEC – istituita ai sensi della medesima legge – si esprime entro 170 giorni dalla pubblicazione dell’istanza (e della relativa documentazione) sul sito del Ministero dell’Ambiente, predisponendo il provvedimento di VIA. Nei successivi 30 giorni, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente adotta il provvedimento di VIA.

 

Bonifiche di siti contaminati (articoli 52 e 53)

La legge inserisce nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il nuovo articolo 242-ter che introduce un’ulteriore “procedura semplificata” nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di:

  • interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture;
  • opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;
  • altre opere lineari di pubblico interesse;
  • sistemazione idraulica;
  • mitigazione del rischio idraulico;
  • opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo.

Gli interventi devono essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica e non devono determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni.

Per le sole bonifiche di siti contaminati continuano invece ad applicarsi le procedure di cui agli articolo 242 e successivi del D.Lgs. n. 152/06 e, s.m.i..

 

Il nuovo art. 242-ter introduce inoltre tre diversi ambiti:

  1. Area di intervento non ancora caratterizzata
  2. Sito con messa in sicurezza operativa
  3. Attività di scavo

Nel primo caso, la procedura è la seguente:

Il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari necessario per accertare eventuali superamenti delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) (analisi e campionamenti suoli).

Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, stabilendo particolari ed eventuali prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

 

In caso di mancata pronuncia nei termini da parte di ARPA, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente (N.B. non sono disciplinate le eventuali inadempienze di ISPRA).

Il proponente, 30 giorni prima dell’avvio delle opere e/o interventi, trasmette agli Enti preposti il Piano di indagine con la data di inizio delle attività.

Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente deve darne immediata comunicazione al Comune e agli Enti coinvolti (ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 152/06), con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Se l’indagine accerta che non ci sono valori superiori alle CSC il procedimento si conclude per i SIN = Siti di Interessa Nazionale (ai sensi dell’art. 252, comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/06 e, s.m.i.) e per gli altri siti (ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06). Il responsabile ripristina la zona, lo comunica alle Autorità competenti e l’autocertificazione conclude il procedimento, fatto salvo il potere di verifica e controllo da parte degli Enti.

Per quanto riguarda invece l’ambito b), il proponente può realizzare gli interventi 15 giorni dopo aver informato l’ARPA territorialmente competente. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

Le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento. Le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti) rilevate sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

I terreni e i materiali non contaminati provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del DPR 120/17.

L’articolo 53 della legge n. 120/2020 modifica l’articolo 252 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti di interesse nazionale) introducendo alcune semplificazioni nelle procedure di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), accelerando la fase di predisposizione del progetto di bonifica e la riduzione dei passaggi amministrativi intermedi.

Ricordiamo alle imprese associate che, in base ai dati ISPRA aggiornati ad aprile 2019, attualmente su tutto il territorio italiano sono presenti 58 SIN. In tutta la Regione Lombardia segnaliamo 4 SIN rispettivamente: Sesto San Giovanni (MI), Broni (PV), Pioltello-Rodano (MI), Brescia-Caffaro (BS), Laghi di Mantova e Polo chimico (MN). Pertanto, le procedure semplificate previste dall’articolo 53 si possono applicare solo ed esclusivamente a tali siti.


Più in generale il decreto semplificazioni contiene variazioni sulle seguenti disposizioni:

  • modifiche al DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, finalizzate, in particolare, ad introdurre alcune semplificazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione (che rispondono solo parzialmente a quanto richiesto dall’Ance);
  • proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni urbanistiche;
  • modifiche alla Legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, anche con una normativa volta ad accelerare la procedura della conferenza di servizi;
  • e quelle sopra elencate

L’ANCE ha pubblicato una quida alla Legge 120/20 di conversione del DL 76/20 che vi alleghiamo.

Decreto semplificazioni ecco la nota tecnica che costituisce una Guida pubblicata dall’ance.pdf

barbara