Luglio 30 2021 0Comment

Defibrillatori: la Camera converte il Disegno di Legge in legge

Via libera alla definitiva al Disegno di Legge che disciplina l’uso dei defibrillatori in ambito extraospedaliero, già approvato dal Senato lo scorso 27 maggio è ora convertito in legge alla Camera.

La nuova legge in sintesi prevede l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico al personale sanitario non medico e a quello non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare. In caso di assenza di personale formato, nei casi di sospetto di arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non è formato.

Si esclude la punibilità di coloro che hanno usato il defibrillatore per salvare la persona in arresto cardiaco (articolo 54 codice penale) (Art. 3).

La legge favorisce anche la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE). Per questo, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), prevederà il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopraccitati con priorità per università e le scuole. (Art. 1).

Questi i principali punti della nuova legge.

  • Programma per l’utilizzo dei defibrillatori: la legge, come accennato, vuole favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso:
    • Pubbliche amministrazioni: le sedi delle P.A. dove sono impiegati almeno quindici dipendenti e con servizi aperti al pubblico, comprese le scuole e le Università;
    • Stazioni: negli aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e a bordo di tali mezzi.

Il Decreto del Presidente del consiglio istituirà il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE in questi luoghi con priorità per università e le scuole. Il programma ha la durata di 5 anni e può essere aggiornato. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con Decreto saranno definiti i criteri per l’installazione dei DAE, che acquistati tramite gli strumenti forniti da Consip. (Art. 1);

  • Uso del defibrillatore: l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito al personale sanitario non medico e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare. In caso di assenza di personale formato, nei casi di sospetto di arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non è formato. Si esclude la punibilità di coloro che hanno usato il defibrillatore per salvare la persona in arresto cardiaco (art. 54 codice penale) (Art. 3);
  • Installazione nei luoghi pubblici: gli enti territoriali possono adottare regolamenti per disciplinare l’installazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, adeguatamente segnalate. I DAE devono essere collocati in teche accessibili al pubblico con un’apposita segnaletica. Gli enti territoriali possono incentivare, anche con premi, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini e nei luoghi aperti al pubblico (Art. 2);
  • Formazione: vengono incluse le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’utilizzo del defibrillatore nella formazione di pronto soccorso impartita agli studenti di scuole medie e superiori. Vengono inoltre sviluppate delle campagne di informazione e sensibilizzazione (Art. 5 e 8);
  • Registrazione dei DAE presso le centrali 118: al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alle centrale operativa 118 territorialmente competente. Per i DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della legge, all’atto della vendita è compito del venditore comunicare la posizione prevista. Per tali fini verrà sviluppata un’app per l’individuazione del DAE più vicino (Art. 6-7).

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