È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo ai Dispositivi di protezione Individuale (DPI) il quale abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il Regolamento entrerà in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad esclusioni di piccole eccezioni:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell’articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell’articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Campo di applicazione del Regolamento è il seguente
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.
La Classificazione dei DPI è effettuata per le Categorie di protezione del lavoratore dal Rischio da cui sono destinati:
Categoria I= La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II = La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III = La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
IMPORTANTE:
A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL CITATO REGOLAMENTO ABBIAMO PROVVEDUTO AD AGGIORNARE IL NUMERO 1 DELLA PUBBLICAZIONE :
“PILLOLE DELLA SICUREZZA: L’USO DEGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE”.