La nuova disciplina delle attività “in deroga” nuova D.G.R. 983/2018
La Regione Lombardia ha Pubblicato due Delibere di Giunta relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 272 del D.L.gs 152/06 e, successive modifiche ed integrazioni.
Con la D.G.R. n° 983 del 11.12.2018 – pubblicata sul BURL allegato alla presente (aggiorna la precedente D.G.R. 8832/2008 e, s.m.i.) è stata revisionata la disciplina delle attività cosiddette “in deroga” (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico).
Tale modifica si è resa necessaria per i disposti contenuti nel D.L.gs 187/2017 relativi all’articolo 272 commi. 2 e 3 del D.L.gs 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Testo Unico Ambientale) e dalla entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 “Regolamento AUA” Regolamento che istituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale.
La nuova delibera individua l’elenco delle attività soggette a tele regime autorizzativo “semplificato” ( l’elenco è riportato nell’allegato 1 alla citata D.G.R. ).
L’allegato 2 alla D.G.R contiene invece, i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2). Inoltre, specifica – inserendo dei fac simili obbligatori – le modalità di trasmissione delle domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (Si vedano gli allegati 3a, 3b, 3c).
Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, compresi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all’interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera (D.D.S 532/2009 e successivi).
La D.G.R. 983/2018, anche sulla scorta delle modifiche normative introdotte dal D.L.gs 183/2017 e dal DPR 59/2013, ha apportato rilevanti novità alla disciplina delle attività in deroga, che si riassumono di seguito:
- Aumento del numero delle attività in deroga. Sono state introdotte nuove attività:
- Medi impianti di combustione industriali;
- Lavorazione materiali lapidei;
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- Lavorazione del vetro;
- è stata incrementata la soglia di alcune attività esistenti (es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe da 35 a 110 ton/anno): al riguardo, si precisa che sarà possibile presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l’allegato tecnico di riferimento, anche laddove l’attività/impianto è già individuata nell’elenco di cui all’allegato 1 (es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 tonn/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico);
- Possibilità di aderire all’autorizzazione, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati “in via ordinaria”;
- Estensione della durata della autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione; tale durata si applica “retroattivamente” anche alle attività autorizzate ai sensi della D.G.R. 8832/2008;
- Modifica delle condizioni di esclusione dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di utilizzo di miscele o sostanze “classificate”;
- Caricamento dei dati di autocontrollo sull’applicativo AIDA 2.0 gestito da ARPA Lombardia: nel 2019 in via sperimentale;
- Trasmissione della domanda di adesione in modalità telematica al SUAP, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dallo Sportello.
Emissioni scarsamente rilevanti
A seguito delle modifiche apportate dal D.L.gs 183/2017 (su tale decreto legislativo è presente un collegamento ipertesto con il sito normattiva.it), Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina delle attività di cui all’art. 272 comma 1 del D.L.gs 152/2006 e, s.m.i. (cosiddette “scarsamente rilevanti”) con la D.G.R. n° 982 del 11 dicembre u.s..
Tali attività non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; tali emissioni sono però soggette a comunicazione.
- Le principali novità introdotte riguardano:
- L’aggiornamento dell’elenco delle attività scarsamente rilevanti, riportato nell’allegato 1 alla D.G.R.;
- L’assoggettamento al regime delle “scarsamente rilevanti” delle attività anche in caso fi utilizzo di sostanza “classificate”;
- L’eliminazione dell’obbligo di comunicazione di messa in esercizio o avvio dell’attività previsto dall’art. 272 comma 1.
Importante:
nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell’articolo 269 del D.L.gs 152/06 e, s.m.i. (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all’art 272 comma 1 sono escluse dall’autorizzazione.
Alla luce delle nuove disposizioni (che superano pertanto quelle previste dalla D.G.R. 6631/2001 e successive circolari integrative), dunque, i Gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività “scarsamente rilevanti” non sono più tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio (anche detta avvio dell’attività) ai sensi dell’art. 272 comma 1.
Inoltre è stabilito che i gestori degli impianti/attività oggi classificate come scarsamente rilevanti e precedentemente autorizza te ai sensi dell’art 269 D.L.gs 152/06 e, s.m.i. sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art 269 D.L.gs 152/06 e, s.m.i., fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall’art 272 comma 1 e comma 1 bis, ove pertinenti.