Febbraio 15 2016 0Comment

Formazione per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e, s.m.i. prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori per il Titolo I, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durata minima di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende rientranti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007: si veda allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e una suddivisione in due moduli; uno di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”.

Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.

Per ulteriori informazioni in merito ai codici ATECO, i programmi, le date ed i costi consultate la Circolare 006_formazione.

barbara