Aprile 01 2017 0Comment

Il 30 marzo u.s. è entrata in vigore la nuova normativa sulla sicurezza degli ascensori

Dopo la pubblicazione in G.U. lo scorso 15 marzo, il nuovo D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 concernente gli ascensori e i componenti di sicurezza, è entrato in vigore il  30 marzo, non esente da forti critiche da parte delle associazioni di categoria.

La versione definitiva, infatti, oltre a non prevedere l’obbligatorietà di adeguamento alle norme di sicurezza per gli impianti ascensoristici installati prima del 1999, non ha neanche riattivato, nonostante le richieste giunte da più parti nel corso dell’iter procedurale iniziato sin dall’ottobre 2014, le Commissioni d’esame presso le Prefetture per il rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi.

Il nuovo DPR ascensori in breve:

  • non prevede l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del dpcm 162/1999
  • non è confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori
  • tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile
  • sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio
    • gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore
    • i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi
    • i fabbricanti nel caso di difformità dei componenti devono prevedere il ritiro del componente
  • gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori; sarà scelta del condominio eseguirli o meno
  • la conformità spetta al fabbricante

Sono presenti i seguenti allegati:

  • Allegato A – Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
  • Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
  • Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori – Contenuto della dichiarazione di conformità
    UE per gli ascensori
  • Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori
  • Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)
  • Allegato V – Esame finale degli ascensori
  • Allegato VI – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E)
  • Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)
  • Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G)
  • Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)
  • Allegato X – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)
  • Allegato XI – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)
  • Allegato XII – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)

barbara