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Da qualche ora è un Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 aprile 2023 n° 59 con oggetto Regolamento sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRi (GU n.126 del 31.05.2023)
Il nuovo decreto che in qualche modo rende ufficiale il “sostituto” del SISTRI ovverosia il Decreto 4 aprile 2023 n° 59 – attua la modifica all’articolo 188 bis del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06 e, s.m.i.) introdotto dal D.Lgs 116/2020.
Il “nuovo” articolo 188 bis definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRi, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il RENTRi sarà suddiviso in due sezioni:
- La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto (quindi si integrerà con il Vi.Vi.FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.
L’entrata in vigore del provvedimento è stabilita per il 15/06/2023
Da indiscrezioni le abrogazioni saranno vigenti dal 13 febbraio 2025. NON appena letto e studiato il decreto saremo più precisi
Saranno abrogati il
decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n° 145
e il
decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Tempistiche di iscrizione RENTRi
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRi è effettuata con le seguenti tempistiche:
– a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
– a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
– a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Link al Decreto https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/SG
Link al RENTRi: https://prototipo.rentri.it/
Vi consigliamo la lettura delle seguente newsletter:
Nuovo modello registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti / Note – https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/19728-nuovo-modello-registro-cronologico-di-carico-e-scarico-dei-rifiuti
Nuovo modello formulario di identificazione del rifiuto (FIR) / Note – https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/19729-nuovo-modello-formulario-di-identificazione-del-rifiuto-fir-note