È stato pubblicato l’interpello dell’Università degli Studi di Milano di cui all’articolo 12, decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (articolo 41 comma 2 lettera e-ter decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e, s.m.i.)”.
Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
In particolare l’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia”.
La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere
sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare
l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Motivazione della risposta:
– l’articolo 2, del decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma
1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
– l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore
di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”;
– lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i
compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha
l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
– l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;
– la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in
azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime
mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario
compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»