L’interpello presentato dalla Provincia di Cuneo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguarda l’applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti (art. 185-bis D.lgs. 152/2006) alle attività artigianali svolte su impianti tecnologici ed edifici (es. idraulici, elettricisti, muratori, ecc.).
In sostanza, la Provincia chiede se queste attività possano essere considerate “attività di manutenzione e piccoli interventi edili” (art. 193, comma 19, D.lgs. 152/2006) e, in caso affermativo, se gli artigiani possano allestire un deposito temporaneo dei rifiuti presso la loro sede legale/operativa.
Il Ministero, dopo aver analizzato la normativa e consultato ISPRA, chiarisce quanto segue:
- Deposito temporaneo: è possibile solo nel luogo di produzione dei rifiuti, con l’eccezione degli imprenditori agricoli (art. 185-bis).
- Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: per queste attività, l’art. 193, comma 19 introduce una “finzione giuridica” (fictio iuris) che considera il luogo di produzione dei rifiuti coincidente con la sede dell’artigiano. Questo permette il trasporto e il deposito temporaneo dei rifiuti presso tale sede.
- Quantitativi limitati: la possibilità di deposito presso la sede è ammessa solo per “quantitativi limitati” di rifiuti, da valutare caso per caso in base alla tipologia di attività e di rifiuto.
- Inclusione delle attività artigianali: il Ministero ritiene che le attività artigianali possano essere incluse tra quelle di manutenzione e piccoli interventi edili, purché si tratti effettivamente di tali attività e i rifiuti prodotti siano in quantità limitate.
In conclusione:
Gli artigiani che svolgono attività di manutenzione e piccoli interventi edili su impianti tecnologici ed edifici possono, in determinate condizioni, depositare temporaneamente i rifiuti presso la loro sede legale/operativa. È fondamentale che i quantitativi di rifiuti siano limitati e che l’attività rientri effettivamente tra quelle previste dall’art. 193, comma 19.
Importante:
- Il Ministero sottolinea che la valutazione va fatta caso per caso.
- Questa risposta si limita al quesito specifico e non fa riferimento a eventuali procedure o procedimenti in corso.