Settembre 17 2022 0Comment

Interpello sulla “Riunione Periodica” prevista dal Testo Unico sulla sicurezza

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Articolo 12, D.L.gs n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m..)

INTERPELLO N. 1/2022 del 19/07/2022

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione articolo 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n° 81/2008”. Seduta della Commissione del 7 giugno 2022.

Destinatario: Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici)

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’articolo 39 comma 6 D. Lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’articolo 35 chi deve essere invitato?

Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Al riguardo, premesso che:

(…)

la Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n°  81 del 9 aprile 2008 e, s.m.i. l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

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