Ottobre 19 2016 0Comment

La formazione sta scadendo! Il 12 gennaio 2017 è vicino e scatta l’obbligo di aggiornamento!

Formazione: È TEMPO DI AGGIORNAMENTO!

Dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni relativo alla formazione di:

  1. lavoratori
  2. preposti
  3. dirigenti

trascorsi ormai 5 anni.

Sono volati via i 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, il 21 dicembre del 2011.

Per TUTTI coloro che avevano svolto formazione prima della pubblicazione dell’accordo – dell’11 gennaio 2012  – e che viene riconosciuta quindi, erano esentati dai corsi di formazione si avvicina la scadenza entro cui provvedere all’aggiornamento: scadenza fissata per

l’11 gennaio 2017 (art. 11 Accordo Stato Regioni).

 


NOTA IMPORTANTE:

Gli enti di controllo puntualizzano che i lavoratori che svolgono determinati ruoli come preposti, dirigenti o RSPP, perderanno i requisiti per poter svolgere il ruolo e di conseguenza la possibilità di operare fino al completamento della formazione.


Lavoratori, preposti, dirigenti: a chi si applica l’obbligo 

Obbligo di 6 ore entro il 11 gennaio 2017 (nota ACCORDO 25/07/2012: si ritiene che i 5 anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo l’11/01/2012) per:

  • LAVORATORI GIÀ ASSUNTI con formazione già effettuata al 11/01/2012 (comprovata dal datore di lavoro) e fatta dopo il 11/01/2007, documentata e rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all’Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 e, s.m.i. art. 37).
  • PREPOSTI GIÀ ASSUNTI O NUOVO RAPPORTO DI LAVORO PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA con formazione già effettuata al 11/01/2012 e fatta dopo il 11/01/2007, documentata correttamente, rispettosa dei contratti collettivi e di norme precedenti all’Accordo (es. DM 16/01/97 art. 1, D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni art. 37).
  • DIRIGENTI GIÀ ASSUNTI O PROVENIENTI DA ALTRA AZIENDA con formazione già effettuata al 11/01/2012, documentata correttamente e conforme a art.3 DM 16/01/97 o modulo A per RSPP (rif. accordo 11/01/2006).

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RSPP datori di lavoro: a chi si applica l’obbligo

Obbligo di aggiornamento calcolato in relazione al settore ATECO di appartenenza dell’azienda:

  • 6 ore rischio basso
  • 10 ore rischio medio
  • 14 ore rischio alto

 

Si applica a:

  • DATORE DI LAVORO Nomina RSPP EFFETTUATA DOPO IL 01/01/1997 con formazione già effettuata al 11/01/2012 conforme al DM 16/01/1997 art. 3 e documentata.
  • DATORE DI LAVORO Nomina RSPP EFFETTUATA DOPO IL 01/01/1997 con formazione già effettuata al 11/01/2012 conforme ad accordo Stato Regioni 11/01/2006: Moduli A,B,C (rif. D.Lgs. 81/08 art. 32 c. 2, 3, 5).

 

Le sanzioni

In caso di mancata formazione il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008, come modificato dal Jobs Act (art. 20 del D.lgs 151/2015 – che inserisce il 6-bis all’art 55 del testo unico sicurezza “«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.»)

  • fino a 5 lavoratori non formati: da due a quattro mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
  • Da 6 a 10 lavoratori: da quattro a otto mesi di arresto o ammenda fino a 11.398,40 euro;
  • Oltre i 10 lavoratori: da sei mesi a un anno di arresto, ammenda fino a 17.097,60 euro

 

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barbara