Messa a terra e adempimenti a carico del Datore di Lavoro

Adempimenti a carico del datore di lavoro inerenti la denuncia e la verifica di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici

 

Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono :
1- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2008).
Il D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, ha sostituito il D.Lgs. 626/1994 ed abrogato il D.P.R. 547/1955.

2- D.M. 22/01/2008, n°37 ” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la nota Legge 46/1990.

3- D.P.R. 22/10/2001, n. 462 ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”

 

Il DM 37/2008 prevede che l’installatore elettrico che realizza un nuovo impianto, rilasci una “dichiarazione di conformità alla regola dell’arte” dell’impianto stesso, previo aver eseguito tutte le verifiche iniziali previste dalle Norme tecniche e Legislative.

Alla messa in servizio dell’impianto il datore di lavoro deve inviare, entro trenta giorni, copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per territorio.

 

Se il luogo di lavoro prevede la presenza di un lavoratore subordinato, e/o autonomo, e/o soggetto equiparato, diventa soggetto agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 in generale e in particolare per quanto riguarda la sicurezza sugli impianti elettrici dal DPR 462/01 (sono inclusi anche i luoghi in cui sono presenti stagisti e/o praticanti)

In questo caso, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione degli impianti e a sottoporre i medesimi alle verifiche periodiche.

Si fa presente che l’Installatore a cui è demandata la regolare manutenzione ordinaria, non può rilasciare verbali di ispezione.

 

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori e a eventuali collaboratori esterni che anche occasionalmente si dovessero trovare all’interno dell’Azienda.

 

Le scadenze previste dal DPR462/01 sono:

DUE ANNI: per gli impianti installati negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri, nei    locali ad uso medico, in presenza di certificato CPI

CINQUE ANNI: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.

 

Una volta eseguita la verifica, viene rilasciato un verbale che prevede due condizioni:

  • verbale con esito positivo: con valenza 2/5 anni (secondo la scadenza prevista), da presentare in caso di controllo degli Enti preposti
  • verbale con esito negativo: vengono emesse delle prescrizioni da ottemperare nel più breve tempo possibile; successivamente sarà effettuata una verifica straordinaria che dovrà appurare gli interventi realizzati, in modo da poter rilasciare un nuovo verbale con esito positivo

In caso di inadempienza delle verifiche scattano delle sanzioni economiche e penali, che si applicano al Datore di Lavoro e alle persone delegate.

Inoltre un ulteriore aspetto molto importante da segnalare, è quello che a livello assicurativo le varie Compagnie si riservano di decidere un qualsiasi tipo di risarcimento verso l’Azienda o verso eventuali terzi danneggiati, in caso di inadempienza di tutti gli obblighi di Legge previsti.

 

PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ NEGLI ADEMPIMENTI SOPRA ACCENNATI LO STUDIO CALVI HA UNA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ

VEM S.r.l. [di cui alleghiamo la brocheure e le referenze]

Via V Bellini n° 5

24020 Scanzorosciate (BG)

Tel. 035.0270621

Fax 035.0348630

Sito web: www.vem-verifiche.com

 

Promotore tecnico da contattare:

Ing. Stefano Rolt

Cell. 339/4947729

E-mail: s.rolt@vemverifiche.com

Presentazione VEM

Referenze varie

barbara