Maggio 16 2018 0Comment

Novità dall’Albo Gestori Ambientali

Le novità che arrivano dall’Albo Gestori Ambientali sono due (2) la prima riguarda una serie di circolari che identificano le modalità di invio delle comunicazioni di sospensione e/o cancellazione, tempistiche di invio del DURC e l’accettazione dei ricorsi pervenuto mediante posta elettronica certificata.

Estratto della prima novità:

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato tre nuove circolari in merito:

1) Alla modalità d’invio delle comunicazione riguardanti i provvedimenti di sospensione e cancellazione per il mancato versamento dei diritti d’iscrizione; Circolare n. 144 del 04-05-2018

2) Alle tempistiche per la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Circolare n. 145 del 04-05-2018

3) All’invio e accettazione dei ricorsi pervenuti tramite PEC e Firma digitale. Circolare n. 146 del 04-05-2018

 

La seconda riguarda la nascita di una nuova sotto-categoria oper l’iscrizione all’albo: la 4bis.

Estratto della seconda novità: Albo Gestori Ambientali, istituita sottocategoria 4-bis per raccolta e trasporto rifiuti metallici

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato la Deliberazione n. 2 del 24 aprile, recante “Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l’iscrizione.”

La delibera, composta da 5 articoli, individua la sottocategoria 4-bis, i requisiti e condizioni; l’elenco dei rifiuti che possono essere raccolti e relativi quantitativi, la procedura di iscrizione.

I requisiti per iscriversi alla sotto-categoria 4-bis sono:

  1. essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
  2. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
  3. dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

La delibera, in vigore il 15 giugno 2018, dispone che l’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Deliberazione n° 02 del 24.04.2018 relativa alla categoria 4 bis

Appunto contenente maggiori dettagli per l’iscrizione all’Albo categoria 4_bis

barbara