Gennaio 16 2022 0Comment

Nuovo modello di documento del Formulario di Trasporto Rifiuti per gli EER: 20.03.04 e 20.03.06

Con Delibera n° 14 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Modello di Documento unico del Formulario di trasporto rifiuti previsto all’articolo 230, comma 5, del Testo Unico Ambiente (TUA) D.Lgs. 152/2006 e, successivi modifiche ed integrazioni per i rifiuti che provengono dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

L’ articolo 230 così recita:

  1. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonche’ i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello e’ adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i..

  • Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  • Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  • In caso di successivo trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino il FTR è accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006 e, s.m.i..

In base all’articolo 230 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e, s.m.i. tale formulario si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:

  • pubbliche;
  • asservite ad edifici privati;
  • fosse settiche;
  • manufatti analoghi e sistemi individuali (articolo 100, comma 3);
  • bagni mobili.

Questi rifiuti, in base al TUA si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva

Ovviamente i produttori dei rifiuti devono essere iscritti:

  • all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212,comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
  • all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n° 298.

Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021.pdf

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