Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) il Regolamento 2023/1542 Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
Entrata in vigore: 17.08.2023
Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
– l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
– l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
– Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
Nuove categorie di batterie
Il Regolamento, che modifica e sostituisce la Direttiva 2006/66/CE, introduce nuove categorie di batterie e pertanto riguarda:
– Batterie Portatili
– Batterie Mezzi di trasporto Leggeri LMT (Light Means of Transport)
– Batterie Industriali
– Batterie EV (Veicoli Elettrici)
– Batterie SLI (batteria Start Light Ignition)
Le Batterie Portatili hanno le seguenti caratteristiche:
– Sono sigillate
– Hanno un peso uguale o inferiore a 5kg
– Non sono progettata specificatamente per utilizzi industriali
– Non sono batterie per veicoli elettrici né per mezzi di trasporto leggeri né una batteria SLI
– Da 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, tutte le batterie portatili, incluse quelle integrate in dispositivi, non possono contenere più dello 0,1% di piombo e/o lo 0,002% di cadmio
– È prevista la possibilità di bandire le batterie portatili non ricaricabili.
Il Regolamento introduce l’obbligo di rendere removibili e sostituibili questo tipo di batterie, se installate in apparecchiature e dispositivi.
Per quanto riguarda le batterie di veicoli elettrici, il Regolamento fa riferimento a qualsiasi batteria progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici. Le batterie possono essere di categoria:
– L, con peso superiore ai 25 kg
– M, per veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
– N, per veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote
– O, per rimorchi
Le batterie per la mobilità leggera hanno le seguenti caratteristiche:
– Sono sigillate
– Hanno un peso uguale o inferiore a 25kg
– Sono progettate per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli a motore (elettrico), sia indipendenti che a pedali. Sono inclusi i veicoli di tipo approvato della categoria L (cfr. Reg. 168/2013)
– Non sono batterie per veicoli elettrici
Per quanto riguarda le batterie industriali, si considera qualsiasibatteria che:
– è progettata specificamente per uso industriale
– è stata sottoposta a riuso e/o riqualifica con l’intento di utilizzarla in ambito industriale
– ha un peso superiore a 5 kg (quindi non portatile) e non ricade nelle categorie LMT, SLI, EV
Vengono poi definite batterie stazionarie ‘energy storage system’ batterie industriali a stoccaggio elettrochimico interno, specificamente progettate per accumulare e scambiare energia con la rete elettrica, o accumulare e fornire energia all’utilizzatore finale.
Le batterie SLI (batteria Start Light Ignition) sono progettate per fornire energia per l’accensione, l’avviamento, l’illuminazione e altre funzionalità ausiliarie in veicoli, altri mezzi di trasporto, e macchinari.
Requisiti delle batterie
Per garantire sostenibilità e sicurezza all’interno della filiera, il Regolamento stabilisce alcune disposizioni a cui i Produttori dovranno attenersi.
Il Passaporto Europeo della Batteria
Principale novità per la filiera, il Battery Passport rappresenterà la registrazione elettronica per tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e tutte le batterie per veicoli.
Il passaporto, in sostanza, sarà un documento digitale contrassegnato da un codice QR, che fornirà le informazioni di dettaglio relative alla batteria, ovvero:
– informazioni generali
– composizione e architettura della batteria
– procedure di smantellamento e misure di sicurezza
– valori dei parametri di prestazione e durabilità nominali
– stato di salute della batteria
– storico di utilizzo (numeri di ciclo, temperatura, stato di carica)
Ilpassaporto ha l’obiettivo di rendere tracciabile il ciclo di vita della batteria e le informazioni in esso contenute avranno diversi livelli di accesso (libero, organismi notificati e aventi diritto).
L’etichettatura CE
Si tratta di una marcatura conferita da un organismo di certificazione notificato, che indica che il prodotto è conforme ai requisiti UE in termini di sicurezza, salute e protezione ambientale. L’etichetta che dovrà essere visibile e leggibile e dovrà riportare le seguenti informazioni:
– fabbricante
– categoria
– luogo e data di fabbricazione
– peso e capacità
– chimica
– sostanze pericolose e agente estinguente utilizzabile
– materie prime critiche
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
Il BMS (Battery Management System), il sistema di cui le batterie dovranno essere dotate, permetterà di trarre informazioni sullo stato di salute (SOH) e sullo stato di carica (SOC).
I dati saranno accessibili, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria, compresi gli operatori indipendenti o i gestori di rifiuti, o a terzi che agiscono per loro conto.
La Carbon Footprint
Il Regolamento, inoltre, introduce la necessità di quantificare la Carboon footprint, ovvero il totale delle emissioni dirette e indirette di gas serra generate durante la catena di valore delle batterie.
Si tratta di una disposizione particolarmente significativa all’interno dell’approccio circolare alla filiera, perché tutti i player coinvolti a vario titolo nel ciclo di vita del prodotto saranno tenuti a calcolare l’impronta. Dunque, fin dall’estrazione delle materie prime, passando per il loro trasporto, la produzione della batteria e tutte le attività post-produzione, l’impatto delle emissioni sull’ambiente sarà considerata in ciascuna specifica fase.
Per approfondire il testo del Regolamento clicca qui.