Dicembre 17 2022 0Comment

OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DAL 1° GENNAIO 2023

Il Decreto Legislativo 116 del 2020 ha introdotto nuove norme e obblighi sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Si tratta di un importante provvedimento finalizzato a una più efficiente e corretta gestione dei rifiuti da parte degli utenti, i primi attori dello smaltimento e, quindi, del processo di riciclaggio dei rifiuti.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, seppur entrato in vigore a fine settembre 2020, è stato poi prorogato al 1° gennaio 2023 in modo da rispondere alle richieste delle aziende consentendo un tempo congruo per adeguarsi.

Chi è obbligato?

L’obbligo è nel testo di legge espressamente in capo ai produttori di imballaggi.

È tuttavia soggetto a sanzione chiunque immetta al consumo imballaggi privi dei requisiti di etichettatura: la responsabilità è quindi condivisa.

Tra detti operatori vi potrebbero quindi rientrare le seguenti categorie:

  • i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
  •  i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi

Ogni imballaggio deve contenere un’etichetta nella quale siano indicati i componenti con cui ogni parte di quell’imballo è composta e qual è il modo corretto di smaltirli. Questo vale per tutti gli imballaggi, sia quelli semplici (come le scatole di cartone o di plastica) che quelli composti (come le bottiglie per cui il tappo e il corpo vanno conferiti in maniera differente).

Come etichettare gli imballaggi

Imballaggi destinati al canale domestico B2C

Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE (codifica che dovrebbe essere già apposta dal produttore dell’imballaggio stesso)
  2. Le indicazioni sulla raccolta.

Imballaggi destinati al commerciale e/o industriale B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Come apporre l’etichettatura?

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Possibilità di commerciare prodotti primi dei nuovi requisiti dopo il 01/01/2023.

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche privi dei requisiti di etichettatura ambientale fino ad esaurimento scorte.

Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

La data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto.

L’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022.

Sanzioni

Nel caso di inadempimenti o immissione sul mercato di imballaggi privi delle informazioni previste dalla norma di riferimento sono previste, sia per il produttore che ai distributori e commercianti degli imballaggi, sanzioni pecuniarie che possono andare dai 5.200 € ai 40.000 €.

 

 

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