Settembre 05 2024 0Comment

Parere del Consiglio di Stato n° 1154/2024 relativo allo Schema Decreto Patente a crediti

Il nuovo Decreto che dovrà essere pubblicato a breve, contiene lo  Schema di Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali in merito al “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n° 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n° 56”.

Ricordiamo che il suddetto schema di decreto prevede che la patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per il settore edile, è destinata alle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.

Contenuti del decreto in breve!

Attribuzione dei Crediti

  • Punteggio Massimo: Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti, accumulabili nel corso di 40 anni di attività.
  • Dotazione Iniziale: Tutte le aziende iscritte alla CCIAA e operanti nei cantieri temporanei o mobili partono con 30 crediti.
  • Crediti per Storicità:
    • Fino a 10 crediti vengono assegnati al momento del rilascio della patente, in base agli anni di iscrizione alla CCIAA:
      • 0-5 anni: 0 crediti
      • 6-10 anni: 3 crediti
      • 11-15 anni: 5 crediti
      • 16-20 anni: 8 crediti
      • Oltre 20 anni: 10 crediti
    • Fino a 20 crediti possono essere maturati successivamente, al ritmo di 1 credito ogni 2 anni di attività senza violazioni.
  • Crediti per Attività, Investimenti e Formazione: È possibile ottenere fino a 40 crediti aggiuntivi nel tempo, attraverso specifiche attività, investimenti o percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sospensione della Patente

  • Sospensione Obbligatoria: La sospensione della patente per un massimo di 12 mesi è obbligatoria in caso di infortuni mortali causati da colpa grave del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente.
  • Sospensione Discrezionale: La sospensione può essere applicata, ma non è obbligatoria, in caso di infortuni che causino inabilità permanente o menomazioni irreversibili, sempre a causa di colpa grave delle figure sopra citate.
  • Verifica e Ripristino: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) adotta il provvedimento di sospensione e, al termine della sospensione cautelare, verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza nel cantiere dove si è verificata la violazione.

Recupero dei Crediti

  • Recupero fino a 15 Crediti: È possibile recuperare crediti fino a raggiungere nuovamente la soglia minima di 15, attraverso percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
  • Condizioni per il Recupero:
    • Dimostrazione dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere, successivi alle violazioni accertate.
    • Eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
  • Valutazione: La valutazione per il recupero dei crediti è effettuata da una commissione territoriale composta da rappresentanti di INL, INAIL, aziende sanitarie e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Parere del Consiglio di Stato sulla Sospensione Obbligatoria

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la sospensione obbligatoria della patente, prevista dallo schema di decreto in caso di infortunio mortale, deve essere limitata ai casi in cui sia accertata la colpa grave del datore di lavoro o dei suoi collaboratori. Questo per garantire che il provvedimento di sospensione mantenga un carattere discrezionale, pur riconoscendo la gravità delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e l’elevato numero di vittime nel Paese.

Entrata in Vigore

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che l’entrata in vigore del regolamento al 1° ottobre 2024 è possibile solo se la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene almeno un giorno prima, per garantire il rispetto dei termini di vacatio legis e consentire a tutti i destinatari di conoscere la nuova normativa.


Riportiamo qui di seguito una news letter tratta da INGENIO del 18 agosto 2024 che riassume in modo dettaglianto la norma

Sicurezza Lavoro | Sicurezza

Data Pubblicazione:

La nuova Patente a Punti per la Sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi

A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento mira a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.

A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore la nuova patente a crediti (o punti) per le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Questo strumento è stato introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro, qualificando e monitorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza.

La patente rappresenta un’importante novità nel settore edile e rientra tra gli interventi previsti dal Governo per contrastare gli incidenti sul lavoro, un tema sempre più centrale nelle politiche di sicurezza.

Per dare un inquadramento al provvedimento che presto ogni impresa del settore dovrà adottare abbiamo predisposto questo articolo sulla base delle Slide fornite dal MInistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del DL 19/2024 – PNRR e dello lo schema del decreto attuativo fornito sempre dal Ministero. Il testo verrà ovviamente aggiornato con l’uscita di quest’ultimo provvedimento.

 

Patente a punti sicurezza cantieri: chi può averla

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Cos’è la Patente a Crediti per la sicurezza in edilizia

La patente a crediti è un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni.

La finalità principale è incentivare le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza attraverso l’adozione di buone pratiche e il rispetto delle normative.

La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri, con alcune eccezioni: ne sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), conformità fiscale e designazione del responsabile della sicurezza.

 

Chi è esonerato dalla patente a punti in edilizia

La patente a punti è obbligatoria per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, mentre restano esclusi i soggetti:
– che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
– in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
– in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

 

Dati riportati nella patente a punti e disponibilità pubblica delle informazioni

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
  • eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.

Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

 

Patente a punti sicurezza cantieri: quali dati e chi può accedere

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Patente a punti: meccanismo di attribuzione dei crediti

Il punteggio iniziale della patente è fissato a 30 crediti, ma può crescere fino a un massimo di 100. L’incremento dei crediti avviene attraverso diversi fattori:

  • Storicità dell’azienda
  • Investimenti in sicurezza e formazione
  • Certificazioni e conformità
Patente a punti sicurezza cantieri: ulteriori crediti 1

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Crediti aggiuntivi

Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 40, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

Possono essere attribuiti fino a 30 ulteriori crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
  • adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
  • almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
Patente a punti sicurezza cantieri: ulteriori crediti 2

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

  • dimensione dell’organico aziendale;
  • possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  • possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  • attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  • formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  • riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  • possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  • certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Patente a punti sicurezza cantieri: ulteriori crediti 3

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.

 

Incremento automatico dei crediti (art. 6)

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.

 

Patente a punti: meccanismo di sospensione delle attività e di decurtazione dei crediti

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri. E’ però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

L’adozione del provvedimento di sospensione:

  • è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
  • può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Patente a punti sicurezza cantieri: sospensione

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Il sistema prevede anche la decurtazione dei crediti in caso di violazioni.

Con l’art. 29 è stato aggiunto al Testo Unico Sicurezza Lavoro il nuovo Allegato I-bis nel quale sono definite le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Qualora durante lo stesso controllo siano accertate più violazioni, il numero di crediti decurtati non eccede il doppio di quello previsto per la violazione più grave.

Ecco la tabella delle violazioni:

Fattispecie decurtazione di crediti

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
  3. Omessi formazione e addestramento: 2
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
  13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
  14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
  15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
  16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
  18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
  20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
  21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
  22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
  23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
  24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
  25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
  26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
  27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
  28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
  29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

 

Recupero dei Crediti e sospensione della Patente

Le imprese possono recuperare fino a 15 crediti attraverso corsi di formazione specifici o investimenti in sicurezza dopo violazioni accertate.

La valutazione per il recupero dei crediti è affidata a una commissione composta da rappresentanti dell’INL, dell’INAIL e delle aziende sanitarie territoriali. In caso di infortuni gravi, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi, a seconda della gravità della violazione e delle eventuali recidive.

 

Patente a punti sicurezza cantieri: come averla

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Modalità di rilascio della patente a punti

La patente, in formato digitale, è rilasciata dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, che possono essere anche autocertificati:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  • possesso di DURC in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e potrà essere richiesta solo dopo che saranno decorsi 12 mesi dal provvedimento di revoca.

 

Critiche e riflessioni sul Sistema della patente a punti

Nonostante l’introduzione della patente a punti sia vista come un passo avanti verso la sicurezza nei cantieri, non mancano le critiche.

I sindacati esprimono perplessità sul sistema, considerandolo aggirabile e potenzialmente riduttivo rispetto al valore della vita umana, che viene tradotto in una scala di punteggi. Anche le imprese temono penalizzazioni ingiuste, soprattutto in casi dove gli incidenti non sono direttamente imputabili al datore di lavoro.

In ogni caso l’introduzione della patente a punti rappresenta un nuovo approccio alla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di aumentare la responsabilità delle imprese e ridurre gli incidenti nei cantieri edili.

Tuttavia, il successo di questa misura dipenderà dall’efficacia dei controlli e dalla capacità di bilanciare la prevenzione con la tutela dei diritti delle imprese e dei lavoratori.

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/la-nuova-patente-a-punti-per-la-sicurezza-in-edilizia-norme-funzionamento-e-obiettivi/

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