Settembre 20 2022 0Comment

Proroga di un anno entrata in vigore del Decreto controlli antincendio D.M. 01.09. 21

Buongiorno
segnaliamo che tra oggi  domani verrà pubblicata una proroga per alcuni adempimenti del cosiddetto Decreto Controlli.
Il Ministero degli Interni modificherà il decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, successive modifiche ed integrazioni”.

Oggetto del nuovo Decreto Ministeriale:
DECRETO 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 ° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “.

Il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 ° settembre 2022, disporrà che le disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Proroga DM antincendio – 15 settembre 2022

Aggiorniamo la presente news con la seguente Nota dei VVF n° 12892 del 19 Settembre 2022, il Ministero Interno segnala che le disposizioni previste dall’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sono prorogate al 25 Settembre 2023 (1 anno) dal Decreto 15 settembre 2022 (a breve in GU).Inoltre lo stesso Decreto 15 settembre 2022 apporta modifiche allo stesso Decreto 1 settembre 2021. Nota VVF n. 12892 del 19 Settembre 2022

Ricordiamo i principali contenuti del decreto di un anno fa!

D.M. 1 settembre 2021
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs.81/08”

Con il D.M. 1/09/2021 vengono principalmente normate le verifiche da eseguire sui vari presidi antincendio, individuando i criteri che devono possedere i tecnici che li effettuano.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere registrati ed attuati anche secondo quanto stabilito dal modello di organizzazione e gestione aziendale; deve pertanto essere predisposto un registro dei controlli, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti i controlli periodici e gli interventi di manutenzione.

Viene regolamentata anche la sorveglianza, cioè i controlli visivi sui vari presidi destinati all’emergenza fatti dall’azienda tra due controlli periodici di tecnici esterni. Questi controlli possono essere eseguiti da personale interno, adeguatamente istruito, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo e servono a verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

Nell’allegato II del Decreto si vanno ad identificare i criteri per la qualifica tecnico-professionale dei lavoratori di aziende esterne che effettuano i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio; tali manutentori devono aver seguito un percorso formativo adeguato su ciascun presidio su cui andranno ad eseguire la verifica o, se hanno più di 3 anni di esperienza, dimostrare di avere superato una valutazione fatta presso i Vigili del Fuoco (VVF). Nella pratica devono quindi dimostrare di essere in possesso di adeguata certificazione come tecnico manutentore qualificato per ciascun presidio antincendio rilasciata dal corpo dei VVF, che dovrà essere aggiornata periodicamente.

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