Con l’approvazione della Legge 27/11/2020 n° 159 (G.U. n° 300 del 3/12/2020) di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n° 125 è stato introdotto un nuovo aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza.
L’articolo 3-bis (allegato alla presente) di detta legge modifica l’articol 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n° 27 stabilendo che:
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 stabilisce anche che tutti gli atti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 (che non sono stati rinnovati), si intendono validi e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.