ARTICOLO PUBBLICATO DA CERTIFICO
Approvazione schema “Protocollo di intesa per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento” (Delibera Regione Toscana n.783 del 10 luglio 2023)
In allegato:
– Delibera RT n.783 del 10 luglio 2023
– Allegato A1 – Comunicazione presenza ambienti confinati
– Allegato A2 – Comunicazione lavori ambienti confinati
– Allegato A – Schema protocollo tutela salute e prevenzione infortuni dei lavoratori negli ambienti confinati
Art. 1 Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa, di seguito chiamato “Protocollo”.
Art. 2 Soggetti incaricati e finalità del protocollo
1. I soggetti firmatari del presente atto convengono che:
a) i soggetti incaricati delle comunicazioni per l’individuazione in via preventiva, degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento presenti sul territorio regionale e delle attività lavorative in essi svolte, sono i datori di lavoro/committenti che si avvalgono di propri addetti o di altre aziende esecutrici o di lavoratori autonomi in conformità di quanto previsto dal DPR 177/2011;
b) saranno trasmesse dai soggetti sopra individuati due comunicazioni necessarie alla conoscenza degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento in via preventiva per l’approntamento di un pronto ed efficace intervento di soccorso, coordinato fra i Vigili del fuoco e gli operatori del soccorso sanitario, da attivare attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), qualora si verificassero incidenti in tali ambienti;
c) le comunicazioni preventive di cui agli allegati n. 1 e 2 del presente protocollo costituiscono per i datori di lavoro/committenti un adempimento idoneo a realizzare un’efficiente ed efficace organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 43 c. 1 lett. a) del D. Lgs 81 del 2008 e dall’art. 3 c. 3 del DPR 177/2011;
d) l’ invio telematico attraverso il portale del Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC) dell’allegato n. 1 “Comunicazione presenza ambiente confinato o a possibile sospetto di inquinamento” e n. 2 “Comunicazione preventiva esecuzione lavori in ambienti confinati o a possibile sospetto di inquinamento”, si avvale dell’uso diretto delle interfacce applicative che consentono l’immissione controllata dei dati, favorendo altresì il loro riutilizzo per la conoscenza del tessuto produttivo e per la predisposizione di interventi mirati per la prevenzione dei fenomeni infortunistici nonché per lo svolgimento di attività formative e informative mirate a cura delle PARTI;
e) scopo ulteriore del presente Protocollo è quello di promuovere iniziative di informazione, formazione e assistenza in materia di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (artt. 66 e 121 Dlgs 81/2008, art. 1 del DPR 177/2011), nonché di incentivare e monitorare l’utilizzo delle comunicazioni preventive meglio descritte al successivo art. 3.
Art. 3 Procedure e allegati
1. Al fine del raggiungimento di un elevato grado di efficienza e tempestività del soccorso in caso di incidente è necessaria una conoscenza preventiva della presenza di ambienti confinati e/o a sospetto di inquinamento, delle loro caratteristiche e delle imprese che vi eseguono le lavorazioni.
Pertanto è richiesta la compilazione e l’invio telematico delle schede tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del presente protocollo, che saranno predisposte per la compilazione sul portale del Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva (SISPC), ove sarà possibile trovare tutte le relative informazioni per l’accesso al sistema:
a) l’Allegato 1 – scheda tecnica “Comunicazione presenza ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento” riguarda la descrizione dell’ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento individuato all’interno di un luogo di lavoro, riportando con tutte le informazioni sulle caratteristiche fisiche e di possibile inquinamento che si rendano necessarie per un eventuale intervento di soccorso.
Il datore di lavoro/committente comunica la presenza nella propria azienda di un ambiente confinato e/o a possibile sospetto di inquinamento e le sue caratteristiche attraverso l’invio telematico della predetta scheda tecnica, con le modalità specificate al primo comma, invio da aggiornare ogni qualvolta vi sia una variazione dei dati precedentemente trasmessi. L’ambiente confinato deve comunque essere indicato nel DVR sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente.
b) l’Allegato 2 – scheda tecnica “Comunicazione preventiva esecuzione lavori in ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento”, è comprensivo di tutte le informazioni relative ai tempi, alle modalità dei lavori che debbano svolgersi e dei dati relativi alle imprese e ai lavoratori che intervengono in tali ambienti. Questo per permettere una verifica delle certificazioni necessarie per l’espletamento di tali lavorazioni ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per l’approntamento delle modalità e dei mezzi necessari per un pronto ed efficace intervento in caso di necessità.
Quando sono in programma lavorazioni all’interno di ambienti confinati e/o a possibile inquinamento, il datore di lavoro/committente comunica, almeno tre giorni prima del loro inizio, salvi i casi di necessità e di urgenza che richiedano interventi tempestivi e/o non programmabili, le informazioni di cui sopra attraverso l’invio telematico della predetta scheda tecnica, con le modalità specificate all’art. 2, c. 2.
In caso di lavorazioni ripetute ciclicamente negli ambienti confinati e/o a possibile sospetto di inquinamento, la comunicazione di cui all’Allegato 2 può essere inviata una sola volta specificando la tempistica con cui avvengono le attività lavorative.
Tale comunicazione dovrà essere nuovamente trasmessa in caso di modifica delle caratteristiche ambientali, delle possibili sostanze inquinanti e/o dell’intervento da realizzare dichiarate nell’invio precedente.
2. L’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
Art. 4 – Impegni delle PARTI
1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità stabilite, i soggetti firmatari del presente atto si impegnano ciascuno per la propria competenza, nel seguente modo:
a) Direzione Regionale Vigili del Fuoco e Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, nonché le sue articolazioni territoriali rappresentate dai Comandi provinciali hanno accesso ai format delle comunicazioni di cui all’Allegato 1 e 2, che sono inseriti su una sezione dedicata di SISPC dalle imprese o titolari di tali ambienti, al fine di costruire una banca dati contenente localizzazione, caratteristiche e tipi di inquinanti negli ambienti confinati e/o a possibile inquinamento e le imprese/lavoratori che vi hanno accesso;
Utilizzano le comunicazioni per l’approntamento di un pronto ed efficace intervento di soccorso coordinato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), qualora si verificassero incidenti in tali ambienti.
Definiscono le procedure coordinate per gli scenari possibili al verificarsi di un incidente, da attuare con i datori di lavoro tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell’ambiente e dei potenziali inquinanti, da attivare eventualmente tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112)
b) Regione Toscana
Regione Toscana, in collaborazione con gli altri Enti, promuove l’informazione e la formazione relativa alla sicurezza degli ambienti confinati e/o a possibile rischio di inquinamento.
Promuove altresì l’organizzazione di corsi specifici rivolti ai soggetti sottoscrittori del presente protocollo e ai datori di lavoro/committenti per gli adempimenti discendenti da quest’ultimo anche per ciò che concerne le modalità di compilazione e trasmissione attraverso SISPC delle comunicazioni di cui all’art. 3.
Qualora vengano ritenute necessarie, potranno essere valutate ulteriori azioni propositive e/o correttive da mettere in atto.
c) Direzione Regionale Vigili del Fuoco, Aziende USL Toscana-Servizi Prevenzione, Igiene sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), Ispettorato Interregionale del Lavoro-Centro
Gli operatori della Direzione Regionale Vigili del Fuoco e dei Comandi VV.F. territoriali, dei Servizi PISLL delle Aziende USL, e dell’ Ispettorato Interregionale del Lavoro-Centro, se rilevano la presenza di ambienti confinati e/o a sospetto di inquinamento nel corso dello svolgimento di attività di vigilanza, promuovono l’invio delle comunicazioni di cui agli allegati 1 e 2, in ottemperanza di quanto previsto all’art. 43 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008.
d) Associazioni di categoria e ordini professionali
Le Associazioni di categoria e gli ordini professionali si impegnano, relativamente ai loro iscritti, a diffondere e promuovere l’invio delle comunicazioni di cui agli Allegati 1 e 2 da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo, quale idoneo adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento all’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Si impegnano a diffondere l’informativa sulle procedure di richiesta di soccorso di cui al punto 4.1, da attivare tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), stabilite in modo coordinato fra i Vigili del Fuoco e gli operatori del soccorso sanitario.
Si impegnano a supportare i datori di lavoro/committenti fornendo assistenza per la compilazione e trasmissione attraverso SISPC delle comunicazioni di cui all’art. 3.
e) Cgil, Cisl e Uil
Cgil, Cisl e Uil si impegnano a svolgere attività di promozione dell’invio delle comunicazioni di cui agli allegati 1 e 2, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli RLS aziendali e gli RLST di settore.
Si impegnano a diffondere l’informativa sulle procedure di richiesta di soccorso di cui al punto 4.1, da attivare tramite Numero Unico di Emergenza Europeo (NUE 112), stabilite in modo coordinato fra i Vigili del Fuoco e gli operatori del soccorso sanitario.
Art. 5 Oneri
1. Le attività oggetto del presente Protocollo non comportano alcun onere finanziario per Regione Toscana.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
1. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario, della Toscana si danno reciprocamente atto:
a) di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”);
b) che lo scambio di dati oggetto del presente protocollo risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni, alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento richiamate nella premessa del presente atto;
c) che lo scambio dei dati tra Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana avviene tramite SISPC.
Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo. I predetti soggetti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. Estar assume la qualifica di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 8) del GDPR.
2. A tal fine Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana si impegnano a che:
a) i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
b) i dati personali saranno conservati in forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2;
c) ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo , dandone informazione all’altra parte;
d) ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente protocollo;
e) sia consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
f) i dati personali oggetto del trattamento sono:
– tipologia dei dati personali: dati comuni;
– categorie degli interessati: titolari imprese, rappresentanti legali, personale dipendente ditte interessate;
– tipologia del formato dei dati: testo.
3. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana dichiarano che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
4. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e le Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario si impegnano a far sì che l’accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del protocollo di intesa, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.
5. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario della Toscana individuano un proprio referente tecnico, responsabile dell’accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente all’altra parte modifiche, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.
6. Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna parte per i trattamenti operati dall’altra. Regione Toscana, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e Aziende USL – Coordinamento regionale maxiemergenze e Centrali Operative di soccorso sanitario si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati – a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 7 Monitoraggio dell’accordo
Regione Toscana si impegna a monitorare l’esecuzione dell’accordo, prevedendo riunioni periodiche specifiche, almeno semestrali, con i firmatari del presente protocollo o in sede di Comitato ex art. 7 della Toscana, per verificare lo stato di avanzamento dell’attuazione del protocollo e il grado di raggiungimento dei suoi obiettivi.
Art. 8 Forma dell’accordo
Il presente Protocollo d’Intesa è firmato digitalmente, e trasmesso tramite posta certificata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Fonte: Regione Toscana