Luglio 26 2024 0Comment

Pubblicata l’edizione 2024 della UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata da UNI ed entrata in vigore la nuova edizione della norma che definisce i criteri per effettuazione della sorveglianza, del controllo iniziale, del controllo periodico, della revisione programmata e del collaudo degli estintori di incendio (portatili e carrellati), al fine di garantirne l’efficienza.

Giunta alla sua 4 edizione, nella norma possono ritrovarsi una serie di aggiornamenti e novità che andiamo sinteticamente a rappresentare nel seguito.

Nuova e aggiornata terminologia

La sezione ‘Termini e definizioni’ è stata rivista sia nella struttura sia nella composizione.

Al posto della definizione di ‘prototipo omologato’, ad esempio, è ora presente la definizione di ‘prototipo autorizzato’.

Tipologie di estintori

La classificazione delle tipologie di estintori a base d’acqua, riportata nel prospetto 2 è stata completamente rivista.

Fasi

Sono stati chiariti i termini da utilizzare per il calcolo della prima revisione programmata e del primo collaudo.

Nella fase di controllo periodico degli estintori a base d’acqua che hanno come agente estinguente solo acqua, con serbatoio plastificato, a pressione permanente, è stata introdotto la verifica dello stato del trattamento di plastificazione interna del serbatoio.

Con la fase di revisione programmata viene ribadito che i le diverse operazioni tecniche hanno lo scopo di mantenere costante nel tempo l’efficienza dell’estintore, in conformità al prototipo certificato. La fase di manutenzione straordinaria è stata sintetizzata e la fase di collaudo è rimasta invariata.

Periodicità

Elemento di novità nell’edizione 2024 della norma sono le periodicità delle varie fasi di intervento.

Prospetto 2       Periodicità massima di revisione e collaudo

Come si evince dal prospetto 2 della norma

È stato introdotto un dettaglio maggiore nelle periodicità che riguardano gli estintori a base d’acqua, introducendo una differenziazione sia per quanto riguarda il tipo di pressurizzazione (permanente o ausiliaria) sia per la tipologia di mezzo estinguente e, infine, in base alla tipologia di serbatoio.

Per gli estintori d’incendio a polvere, viene innalzato a 60 mesi (dagli attuali 36 mesi) il termine per la revisione programmata e viene ridotto a 10 anni (dagli attuali 12 anni) il termine per il collaudo.

In linea generale, salvo diversa indicazione da parte del Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -, in relazione alle tempistiche di esecuzione delle attività di revisione programmata e collaudo, ricordiamo che  sono indicate le periodicità massime entro le quali tali attività devono essere effettuate e che è quindi necessario verificare puntualmente le indicazioni riportate dal produttore dell’estintore d’incendio all’interno del proprio libretto d’uso e manutenzione (previsto dal DM 7 gennaio 2005) e dalle istruzioni per l’utilizzatore (previsto dalla Direttiva PED 2014/68/UE attuata da D. Lgs. 15 febbraio 2016, n° 26), in quanto, in caso di tempistiche più restrittive indicate dal fabbricante rispetto a quelle massime prescritte nella norma, l’Azienda di manutenzione dovrà conformarsi alle indicazioni del produttore. Nel caso di riduzione delle periodicità massime di esecuzione di una fase in una nuova norma (vedere collaudo estintori a polvere da 12 anni a 10 anni) l’indicazione più restrittiva prevale sulle indicazioni del costruttore fornite in base alla precedente edizione della norma.

Nella tabella viene riportata la definizione di “additivi fluorine free” dove si intendono gli agenti estinguenti che non contengono sostanze fluorurate di cui è vietata la commercializzazione i base alle recenti disposizioni legislative europee (vedi Regolamento Delegato (UE) 2020/784).

Sicurezza e Salvaguardia Ambientale

Viene ricordato, ora in maniera esplicita, che la stessa dismissione di un estintore d’incendio debba essere effettuata nel rispetto della vigente legislazione ambientale.

Estintori da considerarsi fuori servizio

E’ rimasto invariato il termine (18 anni) raggiunto il quale un estintore d’incendio debba ritenersi ‘fuori servizio’.

Parti di ricambio ed agenti estinguenti

In ottemperanza a quanto già sancito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene ricordato che tutte le parti di ricambio, utilizzate devono essere conformi alle parti del prototipo certificato nonché dichiarate conformi dal produttore dell’estintore. La sostituzione dell’agente estinguente deve essere effettuata con l’estinguente del prototipo certificato e con la periodicità dichiarata dal produttore.

Documento di manutenzione

Viene ora ricordata la necessità di consegnare copia del documento di manutenzione al Committente

LINK all’ UNI store: https://store.uni.com/uni-9994-1-2024

FONTE: ANIMA – LINK: https://www.anima.it/associazioni/elenco/uman/media/news/tutte-le-news/pubblicata-l-edizione-2024-della-uni-9994-1.kl

Preview UNI 9994-1:2024

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