Gennaio 04 2020 0Comment

Pubblicato il decreto che definisce le sanzioni per gli F-GAS

È stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 163 del 5 dicembre u.s. pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02 gennaio 2020 che contiene la disciplina sanzionatoria da applicare a chi viola gli obblighi derivanti dalle attività che hanno a che fare con i gas lesivi dell’ozono.

In particolare le sanzioni riguardano:

  1. Rilascio intenzionale di gas lesivi in atmosfera
  2. Mancata riparazione di impianti che mostrano delle perdite entro 5 giorni dall’accertamento della perdita
  3. Operatore che non effettua il controllo delle apparecchiature con gas fluorrati secondo le tempistiche dellarticolo 4 comma 3 del Regolamento Europeo (ogni 12 mesi per apparecchiature che hanno un quantitativo di gas fluorurato ad effetto serra superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti e fino a 50 tonnellate o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi)
  4. L’operatore che no doti le proprie apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite

 

I DECRETO ENTRA IN VIGORE IL 17 GENNAIO 2020

 

La normativa sugli F-GAS è variata il 24 gennaio dello scorso anno, all’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 [G.U.R.I. n° 7 del 09.01.2019] che abrogava il D.P.R. n° 43 del 27 gennaio 2012.

 

Il nuovo D.P.R. 146 del 16 novembre 2018  pubblicato sulla gazzetta ufficiale rende noto il nuovo Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra.

Il nuovo D.P.R. da’ attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

 

Novità introdotte dal nuovo decreto F-GAS 2019

Sarà istituita una Banca Dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas, per permettere un maggiore controllo.

La Banca Dati per l’F-GAS sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti (come già si verifica  per il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate).

 

Chi è obbligato alle segnalazioni alla Banca Dati per la Camera di Commercio

Tutti gli Operatori di Settore che svolgono attività di:

  • vendita di gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas
  • installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse
  • interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate
  • attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate

Le società esercenti hanno l’obbligo di dichiarazione entro 30 giorni dalla data di intervento.

 

Cosa devono comunicare le aziende operanti nel settore F-GAS secondo il nuovo decreto

Le informazioni che le aziende operanti nel settore f gas dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  • dati anagrafici dell’operatore;
  • data e luogo in cui è avvenuta l’installazione;
  • tipologia di apparecchiatura installata;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti nel corso dell’intervento di installazione, manutenzione o smantellamento;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate.

 

Entrata in vigore effettiva

Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati F-gas le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019.

 

IMPORTANTE

Il nuovo decreto comporta l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

 

barbara