Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 9 del 14 gennaio 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/26, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il Regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2016.
La modifica riguarda la presenza dei Nonilfenoli etossilati negli articoli tessili, stabilendo un limite di concentrazione in peso pari allo 0,01 %.
DEFINIZIONE DI “ARTICOLO TESSILE” si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l’80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.
Il Regoilamento, modifica un allegato al REACH e stabilisce che gli:
Nonilfenoli etossilati (NPE) => (C2H4O)nC15H24O
- Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte del l’articolo tessile.
- Il punto 1 non si applica all’immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l’uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.