Settembre 10 2024 0Comment

Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2215: Nuove Regole per la Certificazione dei Manutentori

Il Regolamento (UE) 2024/2215 stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di manutenzione (come descritto nell’articolo 2) e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.

Manutenzione delle Apparecchiature con Gas Fluorurati

Le attività di manutenzione disciplinate dal regolamento includono:

  • Controllo delle perdite delle apparecchiature;
  • Installazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, elencate all’articolo 1 del regolamento 2024/573, o sostanze alternative come ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
  • Riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento delle apparecchiature;
  • Recupero di gas fluorurati dai circuiti di raffreddamento di sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e unità di refrigerazione per autocarri e rimorchi frigoriferi.

Apparecchiature Interessate

Il Regolamento (UE) 2024/2215 fa riferimento alle seguenti apparecchiature, elencate all’articolo 1:

  • Sistemi fissi di refrigerazione;
  • Sistemi fissi di condizionamento d’aria e pompe di calore;
  • Sistemi fissi con cicli Rankine a fluido organico;
  • Unità di refrigerazione per autocarri e rimorchi frigoriferi;
  • Unità di refrigerazione per veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali e vagoni ferroviari.

Certificazione dei Manutentori

L’articolo 3 del regolamento aggiorna i requisiti per la certificazione dei manutentori, specificando le competenze necessarie e le modalità di certificazione. Il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati impone inoltre obblighi di certificazione per chi si occupa di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigoriferi, veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, vagoni ferroviari e sistemi Rankine a fluido organico.

I programmi di certificazione devono garantire la manipolazione sicura di apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici, o che operano ad alta pressione.

Tipologie di Certificati

L’articolo 3.2 del regolamento 2024/2215 introduce diverse categorie di certificati per i manutentori:

  • Certificato A1: autorizza tutte le attività riguardanti gas fluorurati e idrocarburi;
  • Certificato A2: autorizza le stesse attività del certificato A1, ma limitate ad apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o 6 kg per sistemi ermeticamente sigillati;
  • Certificato B: riguarda attività legate all’anidride carbonica (CO2);
  • Certificato C: per attività legate all’ammoniaca (NH3);
  • Certificato D: per attività su apparecchiature con meno di 3 kg di gas fluorurati o 6 kg per sistemi ermeticamente sigillati;
  • Certificato E: autorizza interventi che non coinvolgono il circuito di refrigerazione.

Deroghe alla Certificazione

L’articolo 3 prevede deroghe per i manutentori iscritti a corsi di formazione per il rilascio di certificati. In tali casi, le attività devono essere svolte sotto la supervisione di un tecnico certificato, che ne è responsabile. La deroga è valida per un massimo di 24 mesi.

Certificazione per Persone Fisiche e Giuridiche

Il regolamento distingue tra la certificazione di persone fisiche (articolo 4) e giuridiche (articoli 5 e 6). In entrambi i casi, il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione indipendente, previa valutazione teorica e pratica. Le persone giuridiche devono impiegare personale certificato e dimostrare di avere le risorse necessarie per svolgere le attività richieste.

Organismo di Valutazione

L’articolo 8 definisce il ruolo dell’organismo di valutazione, responsabile per l’organizzazione degli esami. L’organismo, designato dagli Stati membri, deve essere indipendente e imparziale, e può anche assumere il ruolo di certificatore. Le competenze minime da valutare sono dettagliate nell’Allegato I del regolamento.

Certificati Già Conseguìti: Cosa Fare?

L’articolo 10 chiarisce la validità dei certificati già rilasciati:

  • I titolari di certificati di categoria I e II devono aggiornare le loro competenze per ottenere i certificati A1 e A2;
  • I titolari di certificati di categoria III devono adeguarsi ai requisiti del certificato D;
  • I titolari di certificati di categoria IV devono adeguarsi ai requisiti del certificato E.

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