Giugno 07 2016 0Comment

REGOLAMENTO REACH (Regolamento 1907/2006 e successive modifiche http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/testo-del-regolamento)

Regolamento REACH 1907 2006 Testo Consolidato Febbraio 2016REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Versione consolidata non ufficiale del Testo del Regolamento REACH (aggiornata al 03.02.2016).

Tale testo e’ stato prodotto esclusivamente per finalita’ documentali e l’ECHA non si assume la responsabilita’ del contenuto. Il testo non ha valore legale. Per quest’ultimo si rimanda al testo ufficiale pubblicato sulla GUCE

Il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento “REACH” (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”), prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.

Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede:

– la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. in quantità superiori a 100 tonnellate per anno
– la valutazione da parte degli Stati membri di alcune sostanze considerate prioritarie
– la predisposizione da parte dell’industria di una “relazione sulla sicurezza chimica” per ciascuna sostanza prodotta o importata in quantità superiori a 10 tonnellate per anno
– l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti”, come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e gli “interferenti endocrini”
– l’adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l’ambiente
– l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di semplificare il quadro normativo in materia di sostanze chimiche
l’accesso del pubblico alle informazioni sulle proprietà tossicologiche e ambientali delle sostanze chimiche
– un’attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionali)
– l’effettuazione di attività di controllo e vigilanza da parte degli Stati membri per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.

Il regolamento ha istituito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, la cui sede è stata stabilita nella capitale della Finlandia (Helsinki). L’Agenzia svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH e organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti dall’industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell’Agenzia e della Commissione Europea.

Per l’attuazione del Regolamento, a livello nazionale, con decreto 22 novembre 2007 è stato stabilito il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art.5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46.

Le Amministrazioni Nazionali coinvolte nell’attuazione del Regolamento REACH sono: l’Autorità competente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Regolamento REACH 1907 2006 Testo Consolidato Febbraio 2016

ARTICOLO TRATTO DA CERTIFICO

barbara