Iniziamo riportando qui di seguito la sintesi i punti principali dell’Ordinanza N° 521 della Reione Lombardia datata 04 aprile 2020:
🔴 Se si esce di casa, bisogna indossare la mascherina o un indumento che copra naso e bocca
🔴 Esercizi commerciali devono mettere a disposizione guanti e soluzioni idroalcoliche per le mani
🔴 Nei negozi uno alla volta per famiglia
🔴 Chi ha esercizio commerciale per prodotti essenziali (alimentari, tabacchi…) può vendere anche articoli di cartoleria
🔴 Si possono vendere fiori e piante solo con consegna a domicilio
🔴 Chiusi i distributori automatici
🔴 Nei festivi e prefestivi non si possono vendere: prodotti di informatica, telecomunicazioni, illuminazione, vernici, materiale elettrico, idraulico, ottica e fotografia
VIENE RIBADITO:
🔴 divieto di uscire se si ha febbre a 37,5
🔴 Attività motoria entro i 200 metri da casa
🔴 Uscita con cani entro i 200 metri da casa
🔴 Divieto di trovarsi in più di due persone all’esterno
🔴 Supermercati e ipermercati devono provare la febbre all’ingresso
🔴 Consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche previste dal Decreto. Al momento della consegna deve esserci la distanza minima di un metro
🔴 Sospesi i mercati sia all’aperto che al chiuso
🔴 Ribadite alcune modalità di lavoro per studi professionali, riparazioni, alberghi, servizi bancari, finanziari, assicurativi e pubblica amministrazione
ECCO QUI DI SEGUITO IL DETTAGLIO DEI CONTENUTI DELL’ORDINANZA 521/2020
Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 4 aprile la nuova Ordinanza regionale n.521che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.
La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:
- l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:
- il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
- la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).
In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell’art 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Di seguito l’elenco delle misure previste:
SPOSTAMENTI, PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E ATTIVITÀ ALL’APERTO E SPORTIVE
- Ogniqualvolta si esce di casa, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca (sciarpe, foulard,…), oltre alla disinfezione delle mani. Va sempre mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Chi ha una sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è obbligato a rimanere in casa, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- Si può svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Se si esce di casa con l’animale da compagnia per le sue necessità fisiologiche, è obbligatorio rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
- In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
- È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
- articoli per l’illuminazione,
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
- ottica e fotografia;
- L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani, per limitare al massimo la concentrazione di persone;
- Gli esercizi commerciali al dettaglio (di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a) devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e soluzioni disinfettanti per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
- Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso, da parte dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie. Se la temperatura rilevata è uguale o superiore a 37,5 °C, la persona deve tornare a casa, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
- La consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- Sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.
ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE
- si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
- interventi urgenti per le abitazioni.
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito il soggiorno delle seguenti categorie:
- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
- soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
- si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
- con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy);
- se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili, fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
- le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
- messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
- qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
- limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
- contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
ORDINANZA n° 521 del 04.04.2020.pdf