L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) torna sulla corretta applicazione delle nuove sanzioni, penali e amministrative, applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo spunto è dato dal termine di decorrenza da applicare alle nuove sanzioni introdotte con decreto direttoriale 111 del ministero del Lavoro, emanato il 20 settembre scorso. Secondo l’articolo 1 del decreto le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs 81/2008 e, s.m.i. (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché altri atti aventi forza di legge, sono rivalutate dal 1° luglio 2023 nella misura del 15,9% per cento.
Proprio sulla decorrenza delle nuove sanzioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota 724 del 30 ottobre dedica particolare attenzione alle possibili incertezze tra la data d’applicazione della variazione riportata dal decreto (1° luglio 2023), la data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 ottobre 2023) e quella della pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro (6 ottobre 2023).
Sul punto l’Ispettorato non ha dubbi nel ritenere che la data cui occorre fare riferimento ai fini della rivalutazione delle sanzioni in questione sia quella del 6 ottobre scorso, riferita alla pubblicazione del decreto nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro.
Ciò premesso, applicando il principio di irretroattività dei provvedimenti sanzionatori più elevati, riguardanti sia le violazioni punite penalmente (ammenda), sia quelle punite amministrativamente (sanzione amministrativa), la rivalutazione di cui al decreto 111 trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse dalla data di “pubblicità legale” del Decreto di rivalutazione delle sanzioni in questione, adottato secondo quanto disposto dall’articolo 306, comma 4-bis, del Testo unico citato.
Sulla decorrenza dell’incremento dell’importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell’Ispettorato all’articolo 25, comma 2, della Costituzione, all’articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all’articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell’accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all’epoca vigente.
Per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023, seppure accertate dopo tale data, non dovranno essere applicati i nuovi importi ma rimarranno validi quelli previsti fino al 5 ottobre scorso. Appare evidente che in caso di difformità rispetto a tale principio dovrebbe essere cura dell’ispettore riportare gli importi sanzionatori a quelli disposti dalla legge vigente all’epoca dei fatti.
Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l’Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all’applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la protezione da radiazioni ionizzanti), di cui all’articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008 (per la parte riguardante la ritardata o omessa comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.
A ogni buon fine, la nota in esame contiene in allegato un prospetto riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti con i rispettivi importi, minimi e massimi, rivalutati dal 2013 in poi.