Febbraio 20 2016 0Comment

SCHEDE DATI SICUREZZA SOSTANZE CHIMICHE

La Direzione Generale Weltfare della Regione Lombardia ha emanato in data 16 febbraio u.s. il Decreto 977/2016.

Il Decreto approva e definisce le “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati si sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti REACH (Reg. 1970/2006) e CLP (Reg. 1272/2008).

La linea guida approvata contiene una serie di chiarimenti in merito a quando il fornitore/produttore di una sostanza o miscela chimica deve fornire la Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

Si ricorda che la scheda dati deve essere fornita:

  1. se la sostanza o miscela è classificata come pericolosa ,ai sensi del Regolamento CLP ( acronimo di Classification, Labelling and Packaging)
  2. quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical);
  3. quando una sostanza è inclusa nell’elenco delle candidate list per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Ai sensi del Regolamento REACH il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:

  1. in una concentrazione individuale pari o superiore all’1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente; oppure
  2. in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
  3. una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro

Si ricordano inoltre altri doveri del fabbricante/importatore

  • Consegnare la SDS all’acquirente nella lingua ufficiale desiderata
  • Aggiornare la SDS in caso di variazioni del prodotto o della legislazione (p. es. nuove conoscenze sugli aspetti di sicurezza, nuovi valori limite o nuove limitazioni di utilizzazione imposte dalla legge)
  • Conoscere e interpretare correttamente i contenuti della SDS

INOLTRE, contiene una check-list per verificare la correttezza di tutti i 16 punti della scheda (SDS).

IMPORTANTE:

La SDS deve essere fornita gratuitamente entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela. Può essere fornita su carta o in forma elettronica. In ogni caso è obbligo del fornitore consegnare la SDS al destinatario. Ciò significa che non è sufficiente renderla disponibile, ad esempio, su una pagina web.

Scharica qui i due documenti:

Decreto R.L. n. 977 del 16 Febbraio 2016

CHECK Documentazione azienda SDS

barbara