Luglio 01 2020 0Comment

SDS: Schede Dati di Sicurezza ci saranno dei cambiamenti dal 01.01.2021

Lo scorso 26 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento della Commissione CEE/UE 18 giugno 2020 n.878 che prevede l’aggiornamento delle prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza contenute nell’allegato II del precedente regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).

Tra gli aspetti più importanti di questo nuovo regolamento troviamo:

  • importanti disposizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 2018/1881;
  • l’adattamento relativo alle prescrizioni in materia di SDS approvate in sede di revisione dal cosiddetto “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” (GHS);
  • nuove prescrizioni per quanto concerne le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (l’insieme di tutte le ghiandole a secrezione interna presenti all’interno dell’organismo umano);
  • alcuni chiarimenti sull’identificatore unico di formula conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La scheda di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) è un documento che riporta le informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all’utilizzatore finale. Tali documenti contengono in particolare tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per un corretto e sicuro utilizzo delle sostanze e miscele. Le schede consentono infatti:

– al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso;

– agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Le disposizioni per la redazione delle SDS sono presenti nel Regolamento 18/12/2006, n° 1907 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH).

OBBLIGO DI REDAZIONE – Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento 1907/2006, la redazione della scheda è obbligatoria, oltrechè per sostanze e miscele classificate pericolose secondo il Regolamento 1272/2008, anche nei seguenti casi:
– sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del Regolamento 1907/2006;
– sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all’autorizzazione ai sensi dell’art. 59 del Regolamento 1907/2006.
– su richiesta dell’utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti sostanze pericolose nella concentrazione individuale pari o superiore all’1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi, oppure per sostanze per le quali sono fissati limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

CONTENUTI – La scheda di dati di sicurezza è composta dalle seguenti sezioni:
1) identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell’esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.

AGGIORNAMENTO – Le schede devono essere tempestivamente aggiornate dai fornitori quando siano disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, ovvero nel caso in cui sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

MODALITÀ DI REDAZIONE – Le disposizioni per la compilazione della scheda di sicurezza sono contenute nell’allegato II del Regolamento 1907/2006 ove sono specificate sia le prescrizioni di carattere generale e il formato, sia le prescrizioni relative alla compilazione dettagliata di ogni sezione.

L’allegato II è stato da ultimo sostituito dal Regolamento 18/06/2020, n° 878, pubblicato nella GUUE 26/06/2020, n° 203.

Le nuove prescrizioni si applicano dal 01/01/2021 e le schede di dati di sicurezza non conformi possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

 

barbara